L’illecito sulle imposte porta ai giudici tributari

Pubblicato il 25 giugno 2008
La Corte di Cassazione a Sezioni Unite, con sentenza n. 14827 del 5 giugno 2008, ha affermato la competenza del giudice tributario a decidere in materia di sanzioni irrogate da uffici finanziari a seguito di furto di energia elettrica, in quanto si tratta di sanzioni applicate per violazione di un tributo. La Cassazione ha sottolineato come, nel caso in esame, non possa essere messa in dubbio la natura tributaria della violazione e, conseguentemente, la competenza dell'organo di giurisdizione tributaria. Ed infatti, la sanzione è stata irrogata da un ufficio finanziario, riguarda la violazione di un tributo ed è disciplinata da una norma fiscale. I principi affermati dalla Cassazione risultano essere in sintonia con la recente pronuncia della Corte Costituzionale (sentenza n. 130/2008) che ha escluso dalla giurisdizione dei giudici tributari le controversie riguardanti sanzioni riferite a violazioni non fiscali. In effetti, la competenza degli organi di giurisdizione tributaria era stata ampliata dal legislatore a tutte le cause relative alle entrate degli enti locali a prescindere dalla loro natura tributaria o patrimoniale; le decisioni delle commissioni tributarie, infatti, riguardano controversie in materia di tributi di ogni genere e specie, di rimborsi, di sovraimposte, di imposte addizionali, di canoni e tariffe, di atti della procedura esecutiva. Con la finanziaria 2006, inoltre, sono state attribuite alla giurisdizione delle stesse anche le cause relative ai canoni per occupazione di spazi e aree pubbliche, depurazione di acque reflue e smaltimento rifiuti, all'imposta o canone comunale sulla pubblicità (Cosap) e diritto di pubbliche affissioni. La pronuncia della Corte Costituzionale, tuttavia, ha ora limitato l'ambito di competenza dei giudici tributari escludendo dal novero le cause che, come in tema di Cosap, non hanno natura fiscale. Secondo la Consulta, infatti, la giurisdizione del giudice tributario deve essere “imprescindibilmente collegata alla natura tributaria del rapporto”.
Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Pensione lavoratori precoci: c'è tempo fino al 31 marzo

19/03/2026

Compliance contributiva: arrivano gli ISAC

19/03/2026

Dirigenti Agenzie marittime. Rinnovo

19/03/2026

CCNL Olio e margarina Alimentari industria - Accordo del 26/2/2026

19/03/2026

Industria olearia e margariniera. Rol

19/03/2026

Aree di crisi industriale complessa: istruzioni per la mobilità in deroga 2026

19/03/2026

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy