L'imputazione del trasporto nelle cessioni successive di beni

Pubblicato il 17 dicembre 2010 La Corte di Giustizia europea, con sentenza pronunciata lo scorso 16 dicembre 2010 sulla causa C-430/09, ha risposto ad una domanda di pronuncia pregiudiziale sollevata dai giudici dei Paesi Bassi al fine di vedersi chiarire se, qualora un bene abbia formato oggetto di due cessioni successive tra soggetti passivi diversi che agiscono in quanto tali, ma di un solo trasporto intracomunitario, il trasporto debba essere imputato alla prima o alla seconda cessione.

Secondo i giudici europei, in particolare, nella ipotesi illustrata, la determinazione dell’operazione cui deve essere imputato tale trasporto, “deve essere effettuata alla luce di una valutazione globale di tutte le circostanze del caso di specie al fine di stabilire quale di queste due cessioni soddisfi la totalità delle condizioni relative ad una cessione intracomunitaria”.

Inoltre - continua la Corte -  nell'ipotesi in cui il primo acquirente, avendo ottenuto il diritto di disporre del bene come un proprietario sul territorio dello Stato membro della prima cessione, manifesti il suo intento di trasportare tale bene in un altro Stato membro e si presenti con il suo numero di partita IVA attribuito da quest’ultimo Stato, il trasporto intracomunitario, in questo caso, dovrebbe essere imputato alla prima cessione; e ciò - concludono i giudici - “a condizione che il diritto di disporre del bene come un proprietario sia stato trasferito al secondo acquirente nello Stato membro di destinazione del trasporto intracomunitario”.
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