L’incentivo commerciale sull’Iva si fa in tre

Pubblicato il 31 marzo 2006

norme di comportamento e di comune interpretazione dell’Associazione italiana dottori commercialisti (già Associazione dottori commercialisti Milano) è intervenuta con la norma di comportamento n. 163 al fine di precisare il trattamento ai fini Iva degli incentivi commerciali. Il regime Iva applicabile ai citati incentivi (bonus o anche premi di fine anno) che i fornitori (grossisti o produttori) riconoscono ai propri clienti (distributori o dettaglianti) dipende dalla natura dell’incentivo riconosciuto. A tal proposito, la norma di comportamento n. 163 inquadra le complesse tipologie di bonus in tre ipotesi base: bonus di tipo “quantitativo”; bonus di tipo “qualitativo”; bonus cosiddetti misti. Il trattamento fiscale di tali bonus è ovviamente differenziato a seconda del tipo di premio offerto all’acquirente. Per i bonus di tipo quantitativo e qualitativo, configurabili rispettivamente come “abbuoni o sconti” e come remunerazioni di specifiche attività autonome rispetto alla compravendita, si rinvia alle disposizioni previste dall’articolo 26, comma 2, e dall’articolo 3, comma 1, del Dpr 633/72. Per i bonus misti, corrisposti al raggiungimento di obiettivi sia quantitativi che qualitativi, si applica il regime Iva che si riferisce all’operazione contrattualmente principale, alla quale viene attratta l’operazione connessa.   

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