L'indennità di mobilità va restituita tutta in caso di rioccupazione anche temporanea entro i 24 mesi dall’assegno

Pubblicato il 07 giugno 2010 La Cassazione, con sentenza n. 12746/2010 della Sezione lavoro, spiega che la rioccupazione, con contratto di lavoro subordinato nel settore privato o pubblico anche per un breve periodo, fa perdere al disoccupato il diritto all’indennità di mobilità, se il reimpiego avviene entro i 24 mesi successivi alla corresponsione.

Pertanto, le somme anticipate come indennità di mobilità devono essere restituite per intero all’Inps.

È precisato che se l'aiuto economico in un'unica soluzione e in via anticipata non è più funzionale allo stato di bisogno, in caso di temporanea rioccupazione come lavoratore subordinato durante i 24 mesi successivi all'erogazione, la somma percepita deve essere restituita interamente non solo in proporzione alla durata dell'occupazione svolta come dipendente.
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