L’indisponibilità dei documenti, anche se incolpevole, porta all’accertamento induttivo

Pubblicato il 15 novembre 2012 Secondo i giudici di Cassazione – sentenza n. 19871 depositata il 14 novembre 2012 – il divieto di cui all’articolo 52, comma 5 del DPR n. 633/72 di prendere in considerazione, ai fini dell’accertamento in sede amministrativa o contenziosa, i libri, le scritture e i documenti di cui il contribuente abbia rifiutato l’esibizione, opera non solo nell’ipotesi di rifiuto “doloso” dell’esibizione medesima, ma anche nei casi in cui il soggetto sottoposto ad accertamento dichiari, contrariamente al vero, di non possedere o sottragga all’ispezione i documenti in suo possesso, ancorché non al deliberato scopo di impedirne la verifica, ma per errore non scusabile, di diritto o di fatto, e, quindi, per colpa.

In tale ipotesi è consentito, per il Fisco, il ricorso al metodo induttivo, risultando irrilevante che l’indisponibilità dei documenti sia incolpevole poiché, comunque, la circostanza in sé integra il requisito normativo dell’incompletezza della contabilità con conseguente inattendibilità delle sue risultanze. Ed infatti, in questo contesto, ogni ulteriore accesso presso la sede del contribuente sarebbe inutile.

Sulla base di queste considerazioni la Suprema corte ha ribaltato la decisione con cui i giudici di merito avevano disposto l’annullamento di un avviso di accertamento Iva notificato ad una società e scaturito a seguito di determinazione induttiva del volume d’affari per omessa esibizione della contabilità.
Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Cambio del luogo di lavoro e legge applicabile: i chiarimenti della CGUE

12/12/2025

INAIL: dal 2026, assegno di incollocabilità fino a 67 anni

12/12/2025

Cndcec: chiarimenti su obbligo formativo in materia di antiriciclaggio

12/12/2025

Gestione rifiuti e TARI: esclusa l’aliquota ridotta per la tariffa

12/12/2025

Contributi 2025 per eventi sportivi: requisiti e scadenze per ASD e SSD

12/12/2025

Esportazione rottami metallici extra-UE: nuova piattaforma digitale dal 15 dicembre

12/12/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy