L’indisponibilità dei documenti, anche se incolpevole, porta all’accertamento induttivo

Pubblicato il 15 novembre 2012 Secondo i giudici di Cassazione – sentenza n. 19871 depositata il 14 novembre 2012 – il divieto di cui all’articolo 52, comma 5 del DPR n. 633/72 di prendere in considerazione, ai fini dell’accertamento in sede amministrativa o contenziosa, i libri, le scritture e i documenti di cui il contribuente abbia rifiutato l’esibizione, opera non solo nell’ipotesi di rifiuto “doloso” dell’esibizione medesima, ma anche nei casi in cui il soggetto sottoposto ad accertamento dichiari, contrariamente al vero, di non possedere o sottragga all’ispezione i documenti in suo possesso, ancorché non al deliberato scopo di impedirne la verifica, ma per errore non scusabile, di diritto o di fatto, e, quindi, per colpa.

In tale ipotesi è consentito, per il Fisco, il ricorso al metodo induttivo, risultando irrilevante che l’indisponibilità dei documenti sia incolpevole poiché, comunque, la circostanza in sé integra il requisito normativo dell’incompletezza della contabilità con conseguente inattendibilità delle sue risultanze. Ed infatti, in questo contesto, ogni ulteriore accesso presso la sede del contribuente sarebbe inutile.

Sulla base di queste considerazioni la Suprema corte ha ribaltato la decisione con cui i giudici di merito avevano disposto l’annullamento di un avviso di accertamento Iva notificato ad una società e scaturito a seguito di determinazione induttiva del volume d’affari per omessa esibizione della contabilità.
Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Organo di revisione dell’ente e collaborazione con Corte dei Conti

24/10/2025

Pensione anticipata: i contributi figurativi contano con la riforma Fornero

24/10/2025

Dogane: nuove semplificazioni per la reintroduzione in franchigia

24/10/2025

Prima casa: ammesso il sequestro preventivo per reati tributari

24/10/2025

Rimborsi chilometrici dei professionisti: novità dal 2025

24/10/2025

Correzione del Modello 730: come e quando usare il 730 integrativo o Redditi PF

24/10/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy