Linea morbida sui sindaci supplenti

Pubblicato il 13 febbraio 2006

Con la sentenza n. 40185 del 10 novembre 2005, la Suprema corte di Cassazione, Quinta sezione penale, in merito alla responsabilità dei sindaci in caso di bancarotta, chiarisce che si deve separare la figura dei sindaci effettivi da quella dei sindaci supplenti. A tal scopo, assume rilevanza non il momento della nomina, ma il momento dell'effettivo svolgimento delle funzioni di controllo, che comunque non può mai precedere le cause previste per il subentro ai titolari (morte, rinuncia o decadenza).

Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Organo di revisione dell’ente e collaborazione con Corte dei Conti

24/10/2025

Pensione anticipata: i contributi figurativi contano con la riforma Fornero

24/10/2025

Dogane: nuove semplificazioni per la reintroduzione in franchigia

24/10/2025

Prima casa: ammesso il sequestro preventivo per reati tributari

24/10/2025

Rimborsi chilometrici dei professionisti: novità dal 2025

24/10/2025

Correzione del Modello 730: come e quando usare il 730 integrativo o Redditi PF

24/10/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy