Linea morbida sui sindaci supplenti

Pubblicato il 13 febbraio 2006

Con la sentenza n. 40185 del 10 novembre 2005, la Suprema corte di Cassazione, Quinta sezione penale, in merito alla responsabilità dei sindaci in caso di bancarotta, chiarisce che si deve separare la figura dei sindaci effettivi da quella dei sindaci supplenti. A tal scopo, assume rilevanza non il momento della nomina, ma il momento dell'effettivo svolgimento delle funzioni di controllo, che comunque non può mai precedere le cause previste per il subentro ai titolari (morte, rinuncia o decadenza).

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