L’Inps avvia la transazione dei debiti nelle procedure concorsuali

Pubblicato il 16 marzo 2010 L’imprenditore in stato di crisi o di insolvenza ha la possibilità di proporre ai creditori, nel piano di risanamento posto a fondamento del concordato preventivo (articolo 160 della legge fallimentare), il pagamento parziale dei contributi amministrati da Enti gestori di forme di previdenza ed assistenza obbligatoria e dei relativi accessori.

Da questa disposizione recata dalla legge 2 del 2009 discende la circolare 38 del 15 marzo 2010 emessa dall’Inps.

Il documento avvia, dunque, nelle procedure concorsuali (sia nella procedura di concordato preventivo che in quella relativa agli accordi di ristrutturazione dei debiti) l’estensione della transazione fiscale ai crediti contributivi.

Si illustrano, in ottemperanza del Decreto interministeriale Lavoro-Economia del 4 agosto 2009, le modalità operative per le proposte di accordo sui crediti per contributi di previdenza ed assistenza sociale gestiti dall’Istituto, avanzate ai sensi del rivisto articolo 182-ter della legge fallimentare.

Crediti oggetto della proposta: crediti assistiti da privilegio; crediti aventi natura chirografaria; crediti iscritti a ruolo e quelli non iscritti a ruolo.

Gli esclusi: crediti già cartolarizzati e crediti dovuti in esecuzione delle decisioni assunte da organi comunitari in materia di aiuti di stato.

La domanda: è presentata alla sede Inps di competenza da un imprenditore non escluso dalle procedure concorsuali ex lege 169/07, articolo 1. Deve essere accompagnata dalla relazione di un professionista in possesso dei requisiti richiesti dalla legge fallimentare.

È data la possibilità di rateizzare il debito fino a 60 rate mensili, con maggiorazione di interessi e garanzie.
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