L’installazione dell’allarme alla propria abitazione non dà diritto al “bonus mobili”

Pubblicato il 10 dicembre 2013

La Direzione regionale del Veneto, con parere n. protocollo 907-48973/2013 del 8 novembre 2013, risponde ad un contribuente che chiedeva di sapere se i lavori dell’installazione dell’impianto di allarme alla propria abitazione potessero beneficiare della detrazione prevista dall’articolo 16, comma 2, del Dl n. 63/2013, prevista per l’acquisto dei mobili destinati all’arredamento della stessa casa.    

 

L’Amministrazione finanziaria già con la precedente circolare n. 29/E/2013 aveva stilato un elenco degli interventi che costituiscono presupposto del beneficio in esame e in essi – pur facendo rientrare gli atti di manutenzione ordinaria e straordinaria dell’immobile, gli atti di restauro e di manutenzione -  non include, gli interventi diretti a “prevenire il rischio del compimento di atti illeciti da parte di terzi agevolabili ai sensi della lettera f) dell'articolo 16-bis del Dpr 917/1986”.

 

Ne deriva, dunque, che secondo il parere del Fisco, “allo stato degli atti”, l’installazione dell’impianto di antifurto all’abitazione non beneficia del cosiddetto bonus mobili.

 

Il fatto che i funzionari del Fisco nell’elencare le tipologie di intervento aventi diritto al bonus abbiano utilizzato l’espressione “in sintesi”, potrebbe far pensare all’intenzione di stilare una lista esemplificativa e non tassativa.

In realtà, ciò non corrisponde all’interpretazione offerta dalla Dre del Veneto, che in quella stessa locuzione - diversamente da quanto sostenuto dal contribuente -   ha sottointeso  la volontà di “indicare in forma schematica/riepilogativa quali sono gli unici interventi per i quali è possibile beneficiare della detrazione per acquisti di mobili”.


Precisazione questa che, dunque, lascia sicuramente fuori dal beneficio l’installazione dell’allarme, che non è ricompreso tra gli interventi di ristrutturazione, seppur straordinari.

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