L'intangibilità del giudicato a un passo dalla “caduta”

Pubblicato il 25 marzo 2009

L'Avvocato generale davanti alla Corte di giustizia Ue, ha depositato, ieri, le proprie conclusioni sulla causa C-2/08 del Fallimento Olimpiclub. Con riferimento alla norma contenuta nell'articolo 2909 del codice civile italiano, l'Avvocato ha precisato che, la pronuncia definitiva su un periodo d'imposta diverso da quello all'esame del giudice (giudicato esterno) non può impedire a quest'ultimo di accertare correttamente e conformemente al diritto comunitario l'esistenza di pratiche abusive nella vicenda esaminata. Se tali conclusioni saranno accolte dalla Corte nella sua pronuncia definitiva, verrà ad incrinarsi il dogma dell'intangibilità del giudicato in virtù del principio della prevalenza del diritto comunitario su quello interno.

Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Prestazione Universale Inps: controlli in arrivo

06/05/2025

Privacy: consultazione pubblica sul modello “Pay or ok”

06/05/2025

Deposito Bilanci 2025: guida Unioncamere con scadenze e istruzioni operative

06/05/2025

Demansionamento: il risarcimento richiede prova del danno, no ad automatismi

06/05/2025

Prima casa, più tempo per vendere l'immobile precedente

06/05/2025

Plusvalenze da criptoattività: tassazione sostitutiva per persone fisiche

06/05/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy