Liquidazioni periodiche Iva Bozza modello

Pubblicato il 22 marzo 2017

L’Agenzia delle Entrate ha reso disponibile la bozza - con istruzioni, specifiche tecniche e regole per la compilazione - del modello per la comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche Iva, costituito dal frontespizio e dal quadro VP.

Sono esonerati i soggetti passivi non obbligati alla presentazione della dichiarazione annuale Iva o all’effettuazione delle liquidazioni periodiche, sempre che, nel corso dell’anno, non vengano meno le predette condizioni di esonero.

Vanno indicati i dati contabili riepilogativi delle liquidazioni periodiche dell’imposta; in presenza di più attività con contabilità separate, per ciascun periodo va presentata una sola comunicazione riepilogativa.

Si ricorda che l'adempimento è stato introdotto, a decorrere dal 1° gennaio 2017, dal decreto legge 193/2016 (articolo 4, comma 2) collegato alla Legge di Bilancio 2017, attraverso una modifica al Dl 78/2010.

Modalità e termini

L'invio è effettuato direttamente dal contribuente o tramite un intermediario abilitato (dottore commercialista, ragioniere, consulente del lavoro, eccetera).

Il termine di presentazione, esclusivamente in via telematica ed anche nell’ipotesi di liquidazione con eccedenza a credito, è fissato entro l’ultimo giorno del secondo mese successivo a ogni trimestre, con l’eccezione del secondo trimestre, il cui invio deve avvenire entro il 16 settembre.

L'invio relativo al primo trimestre 2017 deve essere effettuato entro il 31 maggio 2017.

Se si presentano più comunicazioni per lo stesso periodo, l’ultima sostituisce le precedenti.

I contribuenti che effettuano la liquidazione mensile, devono compilare un modulo per ciascun mese del trimestre, con l’invio di un unico file con tre moduli; i contribuenti che effettuano la liquidazione trimestrale, devono invece compilare un unico modulo VP per l’intero trimestre.

Sanzioni

Per l’omessa, incompleta o infedele comunicazione dei dati Iva scatta la sanzione amministrativa che varia da 500 a 2mila euro, ridotta alla metà se la trasmissione avviene nei quindici giorni successivi alla scadenza o se, entro lo stesso termine, è effettuata la trasmissione corretta dei dati.

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