Liquidità alle imprese con crediti certi, liquidi ed esigibili

Pubblicato il 15 novembre 2012 Con un pacchetto di decreti ministeriali, è stata data possibilità, alle imprese che vantano crediti con lo Stato, di trasformali in liquidità. Operazione prioritaria è l'ottenimento della certificazione del credito. Deve trattarsi di somme derivanti da contratti di somministrazioni, forniture e appalti. Il credito certificato può essere utilizzato per compensare somme dovute per cartelle di pagamento e iscritte a ruolo. Alternativamente è possibile chiedere un'anticipazione bancaria o cedere il credito.

NORMATIVA


Relativamente alla certificazione:

- Decreto ministero Economia e Finanze del 22 maggio 2012 – G.U. n. 143 del 21 giugno 2012 -  disciplina la certificazione dei crediti verso l'Amministrazione statale e gli enti pubblici nazionali (modificato dal decreto del 24 settembre 2012, pubblicato in G.U. 2 novembre 2012, n. 256);

- Decreto ministero Economia e Finanze del 25 giugno 2012 – G.U. n. 152 del 2 luglio 2012 -  riguarda la certificazione dei crediti nei confronti di regioni, enti locali ed enti del Servizio Sanitario Nazionale (modificato dal decreto del 19 ottobre 2012, pubblicato in G.U. 6 novembre 2012, n. 259).

Relativamente alla compensazione:

- Decreto ministero Economia e Finanze del 25 giugno 2012 -  G.U. n. 152 del 2 luglio 2012 – per la compensazione dei crediti nei confronti delle regioni, enti locali ed enti del Servizio Sanitario Nazionale, con le somme dovute a seguito di iscrizione a ruolo;

- Decreto ministero Economia e Finanze del 19 ottobre 2012 – G.U. n. 259 del 6 novembre 2012 - per la compensazione dei crediti confronti dello Stato e degli enti pubblici nazionali.

LA CERTIFICAZIONE

Al fine di agevolare le imprese che detengono crediti nei confronti delle Amministrazioni dello Stato (compresi enti locali, regioni, ed enti del Ssn), è stato definito un sistema che parte dalla certificazione del credito in caso di somme dovute per somministrazioni, forniture e appalti.

La procedura di certificazione può seguire un canale ordinario, utilizzando la modulistica allegata ai decreti ministeriali, od un canale elettronico.

Non è posto un termine per la presentazione dell'istanza di certificazione. Questa può essere richiesta da qualsiasi soggetto: società, impresa individuale o persona fisica.

E' indispensabile che chi pone domanda di certificazione sia titolare di un credito non prescritto, certo, liquido ed esigibile.

A tal proposito, si precisa che:

il credito è certo se è determinato nel suo contenuto dal relativo negozio. Nel caso di specie, il credito deve riguardare una obbligazione giuridicamente perfezionata per la quale sia stato assunto il relativo impegno di spesa, registrato sulle scritture contabili ovvero, per gli enti del Servizio Sanitario Nazionale, siano state effettuate le relative registrazioni contabili;
il credito è liquido se è esattamente quantificato nell'ammontare;
il credito è considerato esigibile, nel momento del riscontro da parte delle amministrazioni, quando sono assenti fattori impeditivi del pagamento del credito, quali l’eccezione di inadempimento, l’esistenza di un termine o di una condizione sospensiva.

Non sono certificabili le somme relative a debiti fuori bilancio delle amministrazioni nonchè:

-> i crediti vantati nei confronti degli enti locali commissariati;

-> i crediti nei confronti degli enti del Servizio sanitario nazionale delle regioni sottoposte a piano di rientro dai disavanzi sanitari, ovvero a programmi operativi di prosecuzione degli stessi, qualora nell'ambito di detti piani o programmi siano state previste operazioni relative al debito. Sono, però, fatte salve le certificazioni rilasciate ai sensi dell'art. 11, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nonché le certificazioni rilasciate nell'ambito di operazioni di gestione del debito sanitario, in attuazione dei predetti piani o programmi operativi.

Certificazione ordinaria


Il creditore verso la P.a. invia, tramite il modello apposito, l’istanza di certificazione del credito indicando:

- l'ammontare del credito,  
- le fatture e gli estremi della prestazione,
- se intende utilizzare il credito in compensazione con somme iscritte a ruolo,
- l'impegno a non attivare procedimenti in sede giurisdizionale fino alla data indicata per il pagamento.

L'ente debitore ha a disposizione 30 giorni, dalla ricezione dell'istanza, per rilasciare la certificazione del credito, dopo aver riscontrato le fatture, oppure rilevare l'inesigibilità, anche parziale, del credito.

Per i crediti di importo superiore ai 10.000 euro, l'Amministrazione pubblica è tenuta a verificare  presso l’Agente della riscossione l’eventuale presenza di inadempienze (accertate) all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento.

Se la verifica evidenzia tale situazione, la certificazione viene resa al lordo delle somme dovute, ma l’importo di quanto dovuto all’Agente della riscossione viene annotato nella certificazione. In caso di cessione del credito, l'operazione avrà come importo la somma indicata nella certificazione decurtata di quanto dovuto all'Agente della riscossione.

Se il debito dell'impresa riguarda la stessa amministrazione, questa può certificare il credito che, a sua volta, se ceduto o dato in anticipazione bancaria, deve considerarsi al netto della compensazione.

Se l'importo certificato viene in parte utilizzato dal creditore in compensazione con le somme dovute per cartelle di pagamento, l'importo del credito da utilizzare in compensazione è annotato sulla copia della certificazione rilasciata dall'agente della riscossione. Il credito residuo potrà essere utilizzato solo se la copia della certificazione contiene la menzione di avvenuta compensazione delle somme.

Certificazione elettronica

In merito al canale elettronico, il Mef ha comunicato, in data 18 ottobre 2012, di aver allestito una piattaforma Web per permettere alle imprese creditrici di effettuare la procedura di certificazione del credito in modalità telematica. Al momento la piattaforma consente a regioni, enti locali ed enti del Servizio Sanitario Nazionale di procedere, entro 30 giorni dalla comunicazione,  alla registrazione.

Tramite avviso, sarà resa nota la possibilità per le imprese di abilitarsi alla procedura online e procedere con la certificazione del credito telematica.

I crediti certificati con modalità telematica, se oggetto di cessione, devono essere comunicati alla p.a. attraverso la piattaforma web.

Il sistema online attribuisce un numero progressivo identificativo relativa ad ogni istanza inviata e certificazione rilasciata.

INERZIA DELLA P.A. – COMMISSARIO AD ACTA

Procedura ordinaria


Di fronte al mancato rispetto, da parte della p.a., del termine di 30 giorni per il rilascio della certificazione o della rilevazione dell’insussistenza o inesigibilità, anche parziale, del credito, il creditore può presentare istanza di nomina di un commissario ad  acta.

La nomina deve avvenire entro 10 giorni dal ricevimento dell'istanza.

Il destinatario sarà:

-> l'Ufficio Centrale del Bilancio, per le certificazioni riguardanti le amministrazioni statali centrali
-> l'Ufficio Centrale del Bilancio presso il Ministero vigilante, per le certificazioni di pertinenza degli enti pubblici nazionali
-> la Ragioneria territoriale dello Stato competente per territorio, per le certificazioni di pertinenza delle amministrazioni statali periferiche.

E 'necessario indicare, nel modulo, il numero identificativo dell'istanza di certificazione presentata all'amministrazione o ente debitore.

Il commissario procede al rilascio della certificazione entro 50 giorni dalla nomina.

Le comunicazioni avvengono secondo gli ordinari canali.

Procedura elettronica

Utilizzando la piattaforma web, si dovrà compilare il modulo online con le informazioni inserite nell’istanza di certificazione alla quale ci si riferisce.

Il creditore riceve notifica sia dell’avvenuta nomina del commissario  ad acta che del rilascio della certificazione, o della rilevazione dell’insussistenza o inesigibilità, anche parziale, del credito, all’indirizzo PEC specificato.

I tempi per la certificazione da parte del commissario ad acta sono quelli indicati nella procedura ordinaria.

L'UTILIZZO DELLA CERTIFICAZIONE

Ottenuta la certificazione, il creditore può:

•    effettuare la cessione, anche parziale, ovvero chiedere un’anticipazione a valere sullo stesso presso una banca o un intermediario finanziario abilitato;
•    chiedere all’Agente della riscossione la compensazione di tutto o parte del credito certificato con le somme dovute per i tributi, i contributi e altri debiti.

In tutti i casi, il creditore è tenuto a recarsi presso l’istituto finanziario o l’Agente della riscossione, i quali, accedendo al sistema PCC, verificano lo stato e la disponibilità del credito certificato.

Se viene utilizzata la procedura ordinaria, le comunicazioni riguardanti le operazioni relative al credito certificato avvengono secondo le modalità previste dalla vigente normativa.

In caso di cessione totale del credito, l’istituto finanziario cessionario trattiene l’originale della certificazione. In caso di utilizzo parziale del credito, l’istituto cessionario annota l’ammontare oggetto di cessione sull’originale della certificazione e consegna al creditore una copia conforme.

Compensazione

Una volta acquisita la certificazione del credito, è consentito effettuare la compensazione con le somme dovute a seguito di iscrizione a  ruolo notificate entro il 30 aprile 2012 per tributi erariali, regionali e locali, contributi sociali e premi Inail.

In questo caso, il creditore presenta la certificazione all’agente di riscossione indicando le somme a debito che intende estinguere.

L’agente, entro 3 giorni, invia, tramite Pec, richiesta all’ente debitore per verificare la certificazione.

L'ente interpellato dispone di 10 giorni per comunicare all'agente l'esito della verifica. Di questo, deve essere data informazione al creditore.

Se viene confermata la sussistenza della certificazione, l'Agente procede all'eliminazione del debito che è possibile compensare con il credito a disposizione, che viene annotato sulla copia rilasciata.

Rimane in essere l’obbligo di versare gli interessi di mora e l’aggio.

Comunicazione dell'avvenuta compensazione deve essere fatta entro i 5 giorni successivi l'operazione. L’ente debitore è tenuto al pagamento dell’importo compensato entro 12 mesi dalla certificazione.
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