L’Irap al test del modello Unico

Pubblicato il 20 febbraio 2007

Dopo le prime pronunce della Corte di Cassazione che esentano dall’Irap chi non ha un’autonoma organizzazione, molti professionisti sono ora alla ricerca di regole chiare per potere essere ammessi all’esclusione dal tributo. L’indagine per accertare l’assenza del requisito suddetto, come richiesto dai supremi giudici, deve partire dagli importi indicati tra i costi del quadro RE del modello Unico. Secondo , due sono gli elementi qualificanti perchè ci sia un’autonoma organizzazione: la responsabilità di una organizzazione e la presenza di una struttura che opera al servizio dei professionisti. La carenza di questi elementi - cioè quando è il contribuente che deve adoperarsi a documentare - “allontana” il tributo. Nonostante l’esclusione da Irap, i costi delle prestazioni dei professionisti mantengono piena deducibilità per i committenti. Dalle pronunce finora rilasciate emergono due casi specifici di professionisti che possono legittimamente evitare l’Irap. Si tratta delle tante figure di “collaboratori” (avvocati, commercialisti, ecc.), che operano all’interno di strutture professionali organizzate e gestite da terzi e da cui sono remunerati, e dei professionisti “senza struttura”, i quali producono reddito solo con il proprio lavoro intellettuale.

Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Versamenti imposte 2025: proroga al 21 luglio e rateizzazione con interessi

16/07/2025

Credito d’imposta Transizione 4.0: in scadenza la nuova comunicazione con Modello 2025

16/07/2025

Fatture false nella stessa dichiarazione: un solo reato

16/07/2025

Ccnl Miniere. Rinnovo

16/07/2025

Avvisi fiscali incompleti: cosa fare

16/07/2025

Bullismo e cyberbullismo: nuovo Decreto in vigore

16/07/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy