L’Ires si riprende lo sconto

Pubblicato il 18 maggio 2009 In base alle previsioni del decreto anticrisi, il prossimo 16 giugno si potrà ottenere la restituzione del 3% dello sconto di novembre. Il decreto ha, infatti, previsto la possibilità di ridurre di tre punti percentuali l’acconto in scadenza il 1° dicembre 2008. Così, chi ha usufruito della riduzione del 3% disposta dal Dl 185/2008, anche attraverso la compensazione in F24 operata tra dicembre e maggio, avrà ora un minore ammontare da scalare dal debito complessivo. L’intervento sull’acconto Ires era, infatti, solo temporaneo e tale da esaurirsi con il prossimo 16 giugno. Con il saldo Ires, il contribuente può procedere a regolarizzare eventuali acconti omessi o corrisposti in misura insufficiente. Inoltre, chi ha omesso i pagamenti lo scorso autunno può “rimediare” con l’applicazione della sanzione ridotta; cioè, entro il termine di Unico 2009, ci si può avvalere del ravvedimento con la sanzione del 30% portata a un decimo, quindi pari al 3%, oltre agli interessi al tasso legale. Con la data di giugno troveranno applicazione anche le altre novità della Finanziaria 2008 e delle altre manovre, anche in tema di imposte sostitutive. La più rilevante imposta sostitutiva prevista da Unico 2009, quanto al numero dei soggetti interessati, è quella sulla rivalutazione degli immobili, il cui ammontare può essere pagato, oltre che in un’unica soluzione, anche in tre rate di uguale importo, la prima delle quali proprio il 16 giugno, mentre le altre due – maggiorate da interessi – nel 2010 e 2011. Tra le altre imposte sostitutive che interessano le imprese, da segnalare quelle per l’affrancamento del quadro EC e dei disavanzi delle operazioni straordinarie e quella di nuova istituzione da versare da parte delle società con bilancio Ias che intendono eliminare i disallineamenti derivanti dall'applicazione dei principi contabili internazionali.
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