L’irregolarità fiscale vale solo nel caso di violazioni definitivamente accertate

Pubblicato il 04 agosto 2010

Al fine di risolvere alcuni dubbi circa le problematiche sottoposte all’attenzione dell’agenzia delle Entrate in materia di certificazione dei requisiti fiscali richiesti per la partecipazione alle procedure di affidamento delle concessioni e degli appalti di lavori, di cui al Dlgs n. 163/2006 (Codice dei contratti pubblici), in data 3 agosto 2010, è stata rilasciata la circolare n. 41/E.

Con il recente documento di prassi, l’Agenzia rivede quanto in precedenza espresso con la circolare n. 34 del 2007.

Nello specifico, l’articolo 38, comma 1, lettera g), del Codice degli appalti dispone che i soggetti che hanno commesso violazioni accertate rispetto agli obblighi di pagamento di imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti, sono esclusi dalla partecipazione alle procedure di affidamento delle suddette concessioni e appalti di lavori. Il comma successivo dispone che il possesso dei requisiti richiesti può essere attestato mediante dichiarazione sostitutiva, fermo restando il potere di controllo da parte delle amministrazioni precedenti.

I soggetti destinatari della dichiarazione sostitutiva possono richiedere alle Entrate conferma scritta della corrispondenza di quanto dichiarato con le risultanze dei registri dalla stessa custoditi.

Con il precedente documento di prassi (34/E72007), l’Agenzia aveva indicato il modello che doveva essere adottato per corrispondere alla stazione appaltante il rilascio dell’attestazione della regolarità fiscale. Inoltre, gli uffici dovevano indicare anche le violazioni non definitivamente accertate per consentire all’amministrazione richiedente di avere tutti gli elementi utili a disposizione per valutare il requisito della regolarità fiscale.

Secondo quanto previsto dal citato articolo 38, l’irregolarità fiscale si può accertare se in capo al contribuente si constata definitivamente una qualunque violazione relativa gli obblighi di pagamento di imposte e tasse. Viceversa, l’irregolarità fiscale si considera venuta meno, se alla data di rilascio della certificazione il contribuente ha integralmente soddisfatto la pretesa del Fisco anche mediante definizione agevolata.

Dunque, ai sensi di quanto espresso dalla suddetta norma di legge, gli uffici dell’Amministrazione fiscale devono segnalare alle stazioni appaltanti richiedenti solo le violazioni effettivamente accertate, ai fini dell'esclusione dalle procedure di affidamento di appalti e concessioni. L’avviso che gli uffici possono indicare anche le violazioni non definitivamente accertate ha fatto sorgere numerosi dubbi interpretativi, alimentando anche possibili disparità di trattamento nel caso di partecipazione alla gara non solo di soggetti residenti, ma anche di imprese estere.

A parziale rettifica di quanto espresso nella circolare 34/2007, quindi, il nuovo documento di prassi specifica che gli uffici devono indicare nella certificazione esclusivamente le violazioni rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse che siano definitivamente accertate.

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