L'istanza di regolamento di competenza può essere presentata anche dall'avvocato non cassazionista

Pubblicato il 06 novembre 2013 Con ordinanza n. 24740 depositata il 5 novembre 2013, la Corte di cassazione ha affermato la possibilità, per l'avvocato non cassazionista, di presentare istanza di regolamento di competenza dinanzi al Collegio di legittimità sempre che, con tale atto, non vengano sollevate anche questioni attinenti all'eventuale clausola compromissoria di un arbitrato.

Con la detta decisione, i giudici di legittimità hanno, altresì, sottolineato che la procura conferita per un determinato grado di giudizio di merito, ove non venga espressamente esclusa la facoltà di proporre eventuale istanza di regolamento di competenza, abilita il difensore ad attivare quest'ultima istanza.
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Contributi Inpgi, le prossime scadenze da ricordare

23/06/2025

Accesso abusivo alle e-mail dei dipendenti: amministratore IT condannato

23/06/2025

Revoca dall'uso aziendale di non assorbire il superminimo: quando è legittima

23/06/2025

Il periodo di prova

23/06/2025

Dimissioni per fatti concludenti

23/06/2025

Dl Omnibus 2025: Sugar Tax rinviata e IVA ridotta per l’arte

23/06/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy