L’istanza per le rate non paga il bollo

Pubblicato il 10 maggio 2011 Con la risoluzione n. 55 del 9 maggio 2011, l'agenzia delle Entrate chiarisce che non sono da assoggettare ad imposta di bollo le istanze di dilazione ex articolo 3-bis, comma 2, Dlgs 462/1997.

Si tratta di rateizzazioni, al massimo di sei rate trimestrali, chieste dai contribuenti in temporanea situazione di obiettiva difficoltà per importi che non superino complessivamente i 2mila euro, dovute a seguito delle attività di controlli automatizzate e formali.

L’Agenzia spiega che l’esenzione deriva da due direttive:

- l’articolo 5 della Tabella, allegato B, annessa al Dpr 642/1972, prevede l'esenzione dall'imposta di bollo per le istanze di rimborso e di sospensione del pagamento di qualsiasi tributo;

- la risoluzione n. 450267/1988 ha esteso il principio alle "domande che si propongono come fine, diretto od indiretto, di ottenere una sospensione o dilazione del pagamento di qualsiasi tributo".
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