Lite su accordo di programma al giudice amministrativo

Pubblicato il 08 gennaio 2016

Le Sezioni Unite civili di Cassazione, con sentenza n. 64 del 7 gennaio 2015, hanno ribadito che spetta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo la controversia avente ad oggetto il risarcimento danni derivanti dall’inosservanza, da parte di una società privata, agli obblighi di un accordo di programma stipulato tra enti pubblici, cui la prima abbia successivamente aderito, finalizzato alla bonifica ed al recupero di un’intera zona industriale.

Causa inerente all’esecuzione di un accordo tra enti

Si tratta, in questo caso, di causa inerente all’esecuzione di un accordo da qualificare come integrativo o sostitutivo di provvedimenti amministrativi di tali enti ex articolo 133, comma 1, lettera a), n. 2 del decreto legislativo n. 104/2010 che ricomprende tali controversie tra quelle riservate al giudice amministrativo.

Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Successioni e donazioni, i chiarimenti del Fisco

15/05/2025

Lavoratori autonomi artigiani e commercianti: al via la riduzione contributiva

15/05/2025

Inail: rivalutate le prestazioni per industria, navigazione e ambito domestico

15/05/2025

Fermo pesca 2024: indennità giornaliera fino a 30 euro

15/05/2025

Omessa registrazione di cassa: anche importi modesti portano al licenziamento

15/05/2025

Artigiani e commercianti di prima iscrizione nel 2025: dimezzata la contribuzione

15/05/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy