Lite temeraria, non serve il dolo o la colpa grave

Pubblicato il 11 settembre 2018

La condanna per lite temeraria ai sensi dell’articolo 96, comma 3, Codice di procedura civile - applicabile d'ufficio in tutti i casi di soccombenza - configura una sanzione di carattere pubblicistico, autonoma ed indipendente rispetto alle ipotesi di responsabilità aggravata previste nei due commi precedenti e con queste cumulabile, volta al contenimento dell'abuso dello strumento processuale.

Basta una condotta oggettivamente abusiva

Per la relativa applicazione, pertanto, non è richiesto, quale elemento costitutivo della fattispecie, il riscontro dell'elemento soggettivo del dolo o della colpa grave, bensì solo di una condotta oggettivamente valutabile alla stregua di "abuso del processo", quale l'aver agito o resistito pretestuosamente, ossia nell'evidenza di non poter vantare alcuna plausibile ragione.

E’ quanto ribadito dalla Corte di cassazione nel testo dell’ordinanza n. 21943 del 10 settembre 2018.

Nel caso esaminato, è stato ritenuto che, senza dubbio, l’azione fosse stata promossa dalla parte “pretestuosamente”, integrando un ingiustificato sviamento del sistema giurisdizionale.

Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Legge per la semplificazione in vigore: staff house, nulla osta, CIG e LOAgri

18/12/2025

Benefici normativi e contributivi: dall'Inps un vademecum per le aziende

18/12/2025

Fasdapi: le novità 2026

18/12/2025

Controlli di fine anno: le ferie residue

18/12/2025

CCNL Autorimesse - Ipotesi di accordo del 9/12/2025

18/12/2025

Autorimesse. Rinnovo Ccnl

18/12/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy