Lite temeraria, non serve il dolo o la colpa grave

Pubblicato il 11 settembre 2018

La condanna per lite temeraria ai sensi dell’articolo 96, comma 3, Codice di procedura civile - applicabile d'ufficio in tutti i casi di soccombenza - configura una sanzione di carattere pubblicistico, autonoma ed indipendente rispetto alle ipotesi di responsabilità aggravata previste nei due commi precedenti e con queste cumulabile, volta al contenimento dell'abuso dello strumento processuale.

Basta una condotta oggettivamente abusiva

Per la relativa applicazione, pertanto, non è richiesto, quale elemento costitutivo della fattispecie, il riscontro dell'elemento soggettivo del dolo o della colpa grave, bensì solo di una condotta oggettivamente valutabile alla stregua di "abuso del processo", quale l'aver agito o resistito pretestuosamente, ossia nell'evidenza di non poter vantare alcuna plausibile ragione.

E’ quanto ribadito dalla Corte di cassazione nel testo dell’ordinanza n. 21943 del 10 settembre 2018.

Nel caso esaminato, è stato ritenuto che, senza dubbio, l’azione fosse stata promossa dalla parte “pretestuosamente”, integrando un ingiustificato sviamento del sistema giurisdizionale.

Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Consulenti del lavoro: in scadenza la seconda rata contributiva all'ENPACL

20/06/2025

Controllo digitale sul lavoro: rischi e sfide del monitoraggio

20/06/2025

Bando Isi 2024: concluso click day del 19 giugno

20/06/2025

Tessere di identificazione dei lavoratori per rafforzare la sicurezza sul lavoro

20/06/2025

Bonus edilizi, la prima casa è agevolata

20/06/2025

Revoca delle dimissioni: iter, tempistiche e obblighi

20/06/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy