Liti fiscali, spese più garantite

Pubblicato il 13 luglio 2005

La sentenza della Consulta n. 274/2005 sostiene che è da ritenere costituzionalmente illegittima la compensazione automatica delle spese se una parte si "ritira" dal processo tributario. La disposizione dichiarata illegittima è l'articolo 4, comma 3, del Dlgs 546/1992, viziato da "intrinseca irragionevolezza", poiché lascia le spese di giudizio a carico del contribuente che ha ragione: la norma cancellata dalla Corte costituzionale consentiva, infatti, al Fisco di annullare l'atto impositivo impugnato in sede di contenzioso da parte del contribuente e le spese rimanevano comunque a carico di questi.

Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

CCNL Metalmeccanica pmi Confimi - Ipotesi di rinnovo economico del 28/10/2025

05/11/2025

CCNL Edilizia artigianato - Stesura del 20/5/2025

04/11/2025

Edilizia artigianato. Siglato nuovo Ccnl

04/11/2025

Metalmeccanica pmi Confimi. Rinnovo economico

05/11/2025

Ai riders etero-organizzati spettano tutele da subordinati

04/11/2025

Sospensione del lavoro: la Cassazione conferma la continuità dell’obbligo contributivo

04/11/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy