L'Agenzia delle Entrate fornisce, con le risposte agli uffici periferici sulla definizione agevolata delle controversie tributarie (sanatoria delle liti pendenti), indicazioni sugli errori di versamento in eccesso o in difetto.
Si ricorda che il 2 luglio 2018 scade il termine della terza e ultima rata, pari al residuo 20%, della sanatoria.
Si può chiedere il rimborso delle somme versate in eccesso.
Dunque l'adesione non salta anche se il contribuente non ha risposto alla sollecitazione con ricalcolo e se le irregolarità rientrano nei limiti del lieve inadempimento; la definizione è comunque perfezionata.
Resta possibile procedere all'iscrizione a ruolo degli importi non versati superiori a 30 euro.
Il perfezionamento della definizione si estende ai coobbligati anche se il contenzioso, avviato dagli stessi, al 24 aprile 2017 fosse già passato in giudicato. È compresa l’eventuale condanna al pagamento delle spese di lite nel caso di pronuncia passata in giudicato.
Tuttavia:
Quanto alle liti relative alle sanzioni per la mancata compilazione del quadro RW (monitoraggio dei patrimoni detenuti all’estero), l’Agenzia ritiene tali sanzioni non collegate al tributo: per la definizione sarà sufficiente versare il 40% degli importi in contestazione.
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