Liti pendenti in Cassazione, ruoli residui non inclusi tra quelli da rottamare

Pubblicato il 23 maggio 2019

L’Agenzia delle Entrate fornisce un ulteriore chiarimento in merito ai rapporti tra la definizione delle controversie pendenti e la definizione agevolata dei carichi affidati all’agente della riscossione, dopo le precisazioni rese con la circolare n. 6/2019. Lo fa con la risposta ad interpello n. 154 del 22 maggio 2019.

Un contribuente si rivolge all’Amministrazione finanziaria per sapere se sia possibile definire in via agevolata, ai sensi dell’articolo 6 del Dl n. 119/2018, le controversie pendenti davanti alla Corte di Cassazione e relative agli avvisi di accertamento per due differenti periodi di imposta, le cui somme iscritte a ruolo in pendenza di giudizio sono state oggetto di definizione agevolata dei carichi, con procedimento avviato ma non ancora concluso.

Agenzia: somme residue nelle liti pendenti non incluse tra quelle da rottamare

Nella sua risposta n. 154/2019, l’Agenzia ricorda che l’articolo 6 del Dl n. 119/2018 sancisce che le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte l’Agenzia delle Entrate, aventi ad oggetto atti impositivi, pendenti in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello in Cassazione e anche a seguito di rinvio, possono essere definite, a domanda del soggetto che ha proposto l’atto introduttivo del giudizio o di chi vi è subentrato o ne ha la legittimazione, con il pagamento di un importo pari al valore della controversia.

Il successivo comma 7 specifica che l'accesso alla definizione è in ogni caso subordinato all'avvenuto versamento degli importi dovuti al 7 dicembre 2018.

Nella sua circolare n. 6/2019, in merito ai rapporti della definizione delle controversie pendenti con la definizione agevolata dei carichi affidati all’agente della riscossione, l’Agenzia ha poi ribadito che il perfezionamento della definizione agevolata della controversia è sempre subordinato al versamento, entro il 7 dicembre 2018, delle residue somme dovute in scadenza nei mesi di luglio, settembre e ottobre 2018.

Dal momento che nel caso oggetto dell’interpello, l’istante ha fatto sapere di aver effettuato tutti i pagamenti dovuti entro la data del 7 dicembre 2018 ed è in attesa di ricevere il piano delle rate residue che andranno pagate secondo il differimento previsto dalla normativa, l’Agenzia ha confermato la possibilità di accedere alla sanatoria della lite.

Tuttavia, con riferimento al caso di specie, sempre in base a quanto già precisato nella circolare n. 6/2019, l’Agenzia afferma che: “a seguito del perfezionamento della definizione agevolata delle liti, gli eventuali ruoli da contenzioso interessati dalla definizione non dovranno essere inclusi tra quelli da “rottamare” sulla base dell’articolo 3 del DL n. 119 del 2018”. Dunque, le somme residue del ruolo non dovranno essere più versate, in quanto confluiscono nella sanatoria del contenzioso.

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