Liti pendenti. La scadenza per la definizione è vicina

Pubblicato il 23 maggio 2019

L’ultimo giorno utile alla definizione delle liti pendenti con l’Agenzia delle Entrate sta per arrivare. Scade il 31 maggio 2019 la possibilità di aderire, con la presentazione della domanda ed il pagamento dell’intero importo agevolato (o della prima rata in caso di rateazione per importi superiori ai 1000 euro).

Le liti definibili, pendenti in ogni stato e grado del giudizio

Sono quelle aventi ad oggetto atti impositivi, pendenti in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello in Cassazione e anche a seguito di rinvio, nelle quali il ricorso in primo grado è stato notificato alla controparte il 24 ottobre 2018. Alla data di presentazione della domanda il processo non deve essere stato concluso con una pronuncia definitiva.

L’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti con il Provvedimento del 18 febbraio 2019 e con le circolari n. 6 del 1° aprile 2019 e n. 10 del 15 maggio 2019. I codici del pagamento sono istituiti con la risoluzione n. 29/E/2019.

Domanda di definizione agevolata delle liti tributarie pendenti

Entro il 31 maggio 2019:

  1. per ciascuna controversia tributaria autonoma, ossia relativa al singolo atto impugnato, va presentata all'Agenzia delle Entrate una distinta domanda di definizione, esente dall'imposta di bollo, esclusivamente mediante trasmissione telematica;
  2. per ciascuna controversia autonoma va effettuato un separato versamento per il perfezionamento della definizione agevolata, ossia il pagamento con l’F24 delle somme dovute o della prima rata.

Se non vi sono importi da versare la definizione si perfeziona con la sola presentazione della domanda e nel modello va indicato zero.

Il pagamento a rate è ammesso nel caso in cui l’importo netto dovuto sia superiore a mille euro per ciascuna controversia autonoma, in un massimo di venti rate trimestrali di pari importo.

Per aderire alla definizione non è possibile pagare gli importi dovuti mediante ricorso alla compensazione.

Il 31 maggio è l’ultimo giorno anche per presentare una nuova domanda in sostituzione di una già presentata.

Il modello di domanda deve essere utilizzato dai soggetti che hanno proposto l’atto introduttivo del giudizio in primo grado (o da chi vi è subentrato o ne ha la legittimazione), direttamente presso l’Ufficio di competenza, attraverso un intermediario per l’invio delle dichiarazioni ovvero dal contribuente interessato fruendo del servizio telematico Fisconline.

Non è ammesso l’invio tramite Pec.  

Quanto versare entro il 31 maggio

All’importo lordo vanno tolte le somme versate in pendenza di giudizio a qualsiasi titolo, ma non quanto spetta all’agente della riscossione.

Sul punto si evidenzia che, nella maggior parte dei casi, le somme dovute in pendenza di giudizio sono gestite da Agenzia Entrate Riscossione. Questa può emettere un estratto ma può capitare che, a seguito di un giudizio favorevole al contribuente e annullamento della pretesa, i ruoli azzerati non riportano più le somme versate. In tal caso si dovranno riprendere le ricevute dei pagamenti effettuati, escludendo la parte di quanto versato all’agente della riscossione.

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