Liti tributarie: entro il 2 ottobre la domanda per la definizione agevolata

Pubblicato il 31 agosto 2017

Il decreto n. 50 del 24 aprile 2017, convertito con modifiche dalla Legge n. 96 del 21 giugno 2017 (c.d. “Manovra correttiva), all’articolo 11 ha introdotto la definizione agevolata delle controversie  tributarie, in cui è parte l’Agenzia delle Entrate, pendenti in ogni stato e grado del giudizio.

Il decreto ha dato un definitivo assetto normativo alla chiusura agevolata delle liti pendenti estesa alle controversie fiscali di tutti i ricorsi notificati entro il 24 aprile 2017, prevedendo inoltre (con le modifiche in sede di conversione) una disciplina di favore per gli enti locali territoriali.

L’istituto completa l’effetto definitorio per quanto riguarda le controversie interessate dalla definizione agevolata dei carichi affidati all’agente della riscossione, prevista dall’articolo 6 del decreto-legge n. 193 del 22 ottobre 2016, riduce inoltre l’ingente quantità di ricorsi pendenti in materia tributaria, che attengono prevalentemente a giudizi in cui è parte l’Agenzia delle Entrate.

 

Per la chiusura della lite è richiesto il pagamento della maggior imposta accertata nell’atto impositivo originariamente impugnato, degli interessi da ritardata iscrizione a ruolo, con esclusione delle sanzioni collegate al tributo, e degli interessi di mora.

 

La nuova previsione costituisce il “completamento” della definizione agevolata delle somme iscritte a ruolo relativamente ai carichi affidati all’Agente della riscossione dal 2000 al 2016 (Rottamazione dei ruoli) prevista dal D.L. n. 193/2016.

Possono, dunque, usufruire della definizione delle liti anche i soggetti che hanno aderito alla rottamazione dei ruoli relativamente alla parte non iscritta a ruolo ed oggetto di lite.

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