Litisconsorzio facoltativo, imposta di registro richiesta pro-quota

Pubblicato il 20 novembre 2015

In un litisconsorzio facoltativo, in cui ciascun soggetto agisce per la tutela di un autonomo diritto e le disposizioni della sentenza sono riferite a ciascun distinto rapporto giuridico, l'imposta per la registrazione della stessa deve essere richiesta a ogni soggetto e non per intero.

In altri termini, l'imposta di registro grava pro-quota su ciascuno dei singoli soggetti uniti nello stesso procedimento giudiziario, avviato facoltativamente per tutelare un diritto loro spettante singolarmente.

L'Agenzia delle Entrate, con risoluzione n. 95 del 19 novembre 2015, offre tali istruzioni agli uffici giudiziari con riferimento alla registrazione delle sentenze emesse a conclusione di procedimenti instaurati tra una pluralità di soggetti nei confronti di una Amministrazione dello Stato.

Somme sproporzionate rispetto alle singole posizioni giuridiche

Le specificazioni rese dall'Amministrazione finanziaria hanno il fine di evitare che la somma pretesa sia sproporzionata rispetto alle singole posizioni giuridiche.

Accogliendo i principi della recente giurisprudenza di legittimità, secondo cui l'imposta di registro non colpisce l'atto, ma il rapporto in esso racchiuso, la risoluzione 95/E/2015 ribadisce che il presupposto di fondo deve essere individuato “nell'atto giuridico avente contenuto economico in quanto considerato nella sua idoneità a produrre ricchezza” e, dunque, espressione di capacità contributiva.

Per tali ragioni, nei processi giudiziari instaurati tra una pluralità di soggetti, ognuno dei quali agisce per la tutela di un diritto autonomo, ciascuno di essi sarà anche responsabile del pagamento dell'imposta di registro relativa esclusivamente alla propria posizione giuridica. L'imposta dovrà, così, essere richiesta pro-quota e non dovrà essere liquidata interamente da tutte le parti in causa.

Istituto della prenotazione a debito

Relativamente al quesito sollevato circa la corretta applicazione della prenotazione a debito, l'Agenzia chiarisce che nelle ipotesi in cui i procedimenti in cui è parte un'Amministrazione statale si concludano con la compensazione delle spese di giudizio, l’imposta di registro è prenotata a debito per la metà o per la quota compensata, mentre il residuo dell'imposta va corrisposta dall'altra parte processuale.

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