Lo sciopero del magistrato onorario non sospende la prescrizione

Pubblicato il 02 settembre 2015

L'astensione dalle udienze per adesione del magistrato onorario allo sciopero proclamato dall' associazione di categoria, non comporta la sospensione del corso della prescrizione.

E' quanto dedotto dalla Corte di Cassazione, sesta sezione penale, con sentenza n. 35797 depositata il primo settembre 2015, parzialmente accogliendo il ricorso di un imputato, condannato per reato di appropriazione indebita.

In particolare, la Cassazione ha ritenuto fondato il ricorso, nella parte in cui il giudice dell'appello non ha dichiarato estinto per prescrizione il reato contestato, in ragione della sospensione del decorso del termine, anche per il tempo in cui il vice procuratore onorario si era astenuto dalla propria attività per prender parte allo sciopero indetto dalla associazione di appartenenza.

Il Supremo Collegio – disattendendo una precedente pronuncia del 2013 (n. 41629) – ha chiarito come l'astensione dalle udienze proclamata dall'associazione di categoria dei magistrati onorari, non sospende il corso della prescrizione, a differenza di quanto avviene, invece, per gli avvocati ex art. 159 c.p.. Il vice procuratore onorario, infatti, è titolare di funzioni giudiziarie direttamente conferitegli dall'ordinamento; dunque titolare di diritti e doveri differenti rispetto ai difensori.

Pertanto, è compito del Procuratore della Repubblica – nell'ambito delle proprie funzioni organizzative – adottare, in caso di assenza del magistrato per qualsiasi ragione compresa l'adesione allo sciopero, le necessarie disposizioni per garantire la partecipazione dell'ufficio al dibattimento penale.  

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