Lo spray urticante al peperoncino non rientra nella categoria delle “armi comuni da sparo”

Pubblicato il 08 febbraio 2012 E’ stato rigettato dai giudici di Cassazione – sentenza n. 3116 del 25 gennaio 2012 – il ricorso presentato dal Procuratore generale presso la Corte d’appello di Venezia avverso la decisione con cui il Tribunale aveva qualificato in porto abusivo di strumenti vietati dalla legge il reato contestato ad un uomo che era stato sorpreso nel possesso, in pubblico, di una bomboletta urticante al peperoncino senza classificazione.

Secondo il ricorrente Procuratore, in particolare, i giudici di merito avevano erroneamente qualificato lo spray in oggetto da classificare, per contro, come arma da guerra.

Per la Corte, tuttavia, lo spray non poteva certamente rientrare in quest’ultima categoria, in quanto lo stesso non solo, all’epoca dei fatti, era liberamente vendibile, ma non conteneva neanche alcun gas, aggressivo chimico, biologico o radioattivo tale da determinare una spiccata potenzialità offensiva, essendo composto unicamente da un estratto di natura vegetale.
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

CCNL Occhiali industria - Segnalazione refuso minimi retributivi

10/02/2026

Appalti: niente aggiudicazione senza motivazione chiara sui punteggi

10/02/2026

Rottamazione dei veicoli fuori uso con fermo amministrativo: le novità

10/02/2026

Contributi minimi Cassa Forense 2026: scadenze e pagamenti

10/02/2026

Comunità energetiche rinnovabili: trattenute sugli incentivi GSE fuori campo IVA

10/02/2026

ZES Unica agricola: ok al tax credit anche con reddito catastale

10/02/2026

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy