Lo spray urticante al peperoncino non rientra nella categoria delle “armi comuni da sparo”

Pubblicato il 08 febbraio 2012 E’ stato rigettato dai giudici di Cassazione – sentenza n. 3116 del 25 gennaio 2012 – il ricorso presentato dal Procuratore generale presso la Corte d’appello di Venezia avverso la decisione con cui il Tribunale aveva qualificato in porto abusivo di strumenti vietati dalla legge il reato contestato ad un uomo che era stato sorpreso nel possesso, in pubblico, di una bomboletta urticante al peperoncino senza classificazione.

Secondo il ricorrente Procuratore, in particolare, i giudici di merito avevano erroneamente qualificato lo spray in oggetto da classificare, per contro, come arma da guerra.

Per la Corte, tuttavia, lo spray non poteva certamente rientrare in quest’ultima categoria, in quanto lo stesso non solo, all’epoca dei fatti, era liberamente vendibile, ma non conteneva neanche alcun gas, aggressivo chimico, biologico o radioattivo tale da determinare una spiccata potenzialità offensiva, essendo composto unicamente da un estratto di natura vegetale.
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