Lo spray urticante al peperoncino non rientra nella categoria delle “armi comuni da sparo”

Pubblicato il 08 febbraio 2012 E’ stato rigettato dai giudici di Cassazione – sentenza n. 3116 del 25 gennaio 2012 – il ricorso presentato dal Procuratore generale presso la Corte d’appello di Venezia avverso la decisione con cui il Tribunale aveva qualificato in porto abusivo di strumenti vietati dalla legge il reato contestato ad un uomo che era stato sorpreso nel possesso, in pubblico, di una bomboletta urticante al peperoncino senza classificazione.

Secondo il ricorrente Procuratore, in particolare, i giudici di merito avevano erroneamente qualificato lo spray in oggetto da classificare, per contro, come arma da guerra.

Per la Corte, tuttavia, lo spray non poteva certamente rientrare in quest’ultima categoria, in quanto lo stesso non solo, all’epoca dei fatti, era liberamente vendibile, ma non conteneva neanche alcun gas, aggressivo chimico, biologico o radioattivo tale da determinare una spiccata potenzialità offensiva, essendo composto unicamente da un estratto di natura vegetale.
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Assegno di inclusione (ADI): dall'INPS il contributo straordinario aggiuntivo

18/08/2025

Accertamento integrativo valido solo con nuovi elementi

18/08/2025

Riduzione transitoria IRES: regole e condizioni

18/08/2025

Riforma imposta di registro: al via dal 2026

18/08/2025

Decreto Economia 2025 in Gazzetta: in vigore tutte le novità

18/08/2025

Decreto Giustizia in vigore: 500 giudici da remoto e organici potenziati

18/08/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy