Lo Statuto del contribuente non porta alla disapplicazione della legge ordinaria successiva

Pubblicato il 02 febbraio 2011 Con sentenza n. 2221 del 31 gennaio 2011, la Cassazione, Sezione tributaria, ha ribadito come le norme dello Statuto del contribuente (Legge n. 212/2000), qualificate espressamente come principi generali dell'ordinamento tributario, siano, in alcuni casi, idonee a prescrivere specifici obblighi a carico dell'amministrazione finanziaria e costituiscano, in quanto espressione di principi già immanenti nell'ordinamento, "criteri guida per il giudice nell'interpretazione delle norme tributarie".

Non avendo, tuttavia “rango superiore alla legge ordinaria”, le stesse “non possono fungere da norme parametro di costituzionalità, né consentire la disapplicazione della norma tributaria in asserito contrasto con le stesse” se contenuta in legge ordinaria successiva alla entrata in vigore dello statuto stesso.

Per la Corte, in particolare, è da ritenere legittima la sospensione del credito di imposta introdotta con un decreto legge successivo – nella specie il numero 253/2002 - anche se apparentemente in contrasto con un principio generale dello Statuto del contribuente.
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