Locazione. Registrazione dei contratti a pena di nullità solo dal 2005

Pubblicato il 06 novembre 2019

La previsione che impone la registrazione, a pena di nullità, dei contratti di locazione si applica solo ai contratti stipulati dopo la sua entrata in vigore.

E’ questo il consolidato principio richiamato dalla Suprema corte nel testo della decisione n. 23192 dell’17 settembre 2019, rispetto alla norma di cui all'art. 1, comma 346, della Legge n. 311/2004, ai sensi della quale i contratti di locazione, o che comunque costituiscono diritti relativi di godimento, di unità immobiliari, ovvero di loro porzioni, comunque stipulati, sono nulli se, ricorrendone i presupposti, non sono registrati.

Detta disposizione non può essere applicata retroattivamente, anche in considerazione del criterio generale di cui all'art. 11 delle preleggi e considerata l'assenza, nella norma medesima, di una previsione che imponga la registrazione dei contratti in corso.

Nel dettaglio, la Cassazione ha confermato una decisione di appello con cui era stata affermata l'inapplicabilità, rispetto al contratto oggetto di causa, stipulato nel novembre 2003, dell'art. 1, comma 346, della legge n. 311/2004, in quanto rivolto ai soli contratti stipulati a partire dal 10 gennaio 2005.

Contestualmente, la Corte territoriale aveva ritenuto che non fosse applicabile nemmeno l'art. 3 del d.lgs. n. 23/2011 al contratto in esame, in quanto — a prescindere dall'irretroattività della suddetta legge - la disciplina in esso contenuta si riferiva ai contratti di locazione per i quali sussisteva l'obbligo di registrazione ex art. 1, comma 346, della legge n. 311/2004.

I giudici di legittimità hanno quindi condiviso il collegamento operato in sede di gravame tra le norme di cui all'art. 1, comma 346, della legge n. 311 del 2004 e all'art. 3, commi 8 e 9, del d.lgs. n. 23 del 2011, precisando che quest'ultime disposizioni non trovano comunque applicazione ai contratti stipulati prima della loro entrata in vigore.

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