Locazioni, nullità pesante

Pubblicato il 07 gennaio 2005

Per scoraggiare l'evasione dell'imposta di registro sui contratti di locazione, la Finanziaria 2005 (articolo 1, comma 346) dispone che "i contratti di locazione o che comunque costituiscono diritti relativi di godimento, di unità immobiliari ovvero di loro porzioni, comunque stipulati, sono nulli se, ricorrendone i presupposti, non sono registrati". Per nullità si intende che il conduttore non ha diritto di utilizzare l'immobile e che il locatore non può percepire i canoni. Rientrano nella fattispecie della nullità, tutti quei rapporti che non sono stati registrati "ricorrendone i presupposti", come nel caso dei contratti di locazione e di comodato che siano stipulati in forma pubblica o per scrittura privata autenticata; dei contratti di locazione stipulati in forma verbale, ai sensi dell'articolo 3 del Dpr n. 131/86; dei contratti di locazione e di comodato stipulati in forma scritta non autenticata, ai sensi dell'articolo 5, Tariffa Parte I, del Dpr n. 131/86, a meno che non si tratti di locazioni di durata non superiore a 30 giorni complessivi annui.

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