Custodia temporanea merci in dogana: criteri e tariffe MEF 2026
Pubblicato il 16 marzo 2026
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Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha adottato il decreto 10 marzo 2026, che stabilisce i criteri per la determinazione e l’aggiornamento delle spese dovute per la custodia temporanea delle merci nei magazzini gestiti direttamente dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM). Il provvedimento dà attuazione all’articolo 68, comma 3, dell’Allegato 1 al Decreto legislativo 26 settembre 2024, n. 141, che demanda a un decreto ministeriale la definizione dei criteri per quantificare tali spese.
Il decreto del 10 marzo 2026 disciplina quindi le modalità con cui l’Agenzia determina l’importo dovuto dagli operatori economici quando le merci sono introdotte nei magazzini di temporanea custodia sotto diretta gestione dell’ADM, con l’obiettivo di compensare i costi sostenuti per l’allestimento, la gestione, la manutenzione e la sicurezza delle strutture. Le disposizioni entreranno in vigore dal trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del decreto nella Gazzetta Ufficiale.
La tariffa per la custodia delle merci
Il decreto del 10 marzo 2026 introduce un criterio uniforme di calcolo delle spese di custodia, basato sul volume occupato dalle merci nei magazzini doganali.
Ai fini del calcolo, il criterio del metro cubo opera anche quando lo spazio occupato è inferiore all’unità: ciò significa che colli o contenitori di dimensioni inferiori al metro cubo sono comunque assoggettati alla tariffa minima prevista.
Modalità di pagamento e giacenza minima
Il provvedimento del 10 marzo 2026 stabilisce specifiche modalità per il pagamento delle spese di custodia da parte degli operatori economici.
In particolare, il pagamento deve essere effettuato anticipatamente al momento della presa in custodia delle merci e deve coprire un periodo minimo di dieci giorni di giacenza. Nel caso in cui le merci vengano ritirate prima di tale termine, non è previsto alcun rimborso delle somme già versate.
Qualora invece la permanenza delle merci nei magazzini si protragga oltre il periodo minimo, il ritiro delle merci è subordinato al pagamento del saldo delle spese di custodia relative all’intero periodo di giacenza, al netto di quanto già corrisposto in via anticipata.
Il decreto del 10 marzo 2026 prevede inoltre che il credito relativo alle spese di custodia sia assistito da privilegio sul bene custodito, ai sensi dell’articolo 2756 del codice civile.
Aggiornamento biennale delle tariffe
Il provvedimento introduce anche un meccanismo di aggiornamento periodico della tariffa. L’importo stabilito potrà essere adeguato con provvedimento dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ogni due anni, sulla base delle variazioni dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI), al netto dei tabacchi, registrate nel biennio precedente.
L’adeguamento automatico consente di mantenere allineato nel tempo il livello delle tariffe ai costi effettivamente sostenuti per la gestione delle strutture di custodia, garantendo al contempo una maggiore certezza dei criteri applicati agli operatori economici.
Con l’introduzione di un sistema tariffario uniforme e di regole chiare per il pagamento e l’aggiornamento degli importi, il decreto vuole rendere più trasparente e prevedibile la gestione delle spese di custodia temporanea delle merci nell’ambito delle infrastrutture doganali gestite direttamente dall’ADM.
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