L'omessa risposta ai questionari rende legittimo l'accertamento induttivo

Pubblicato il 22 novembre 2013 In materia di accertamento delle imposte sui redditi, la circostanza che il contribuente, in sede di contraddittorio, ometta di rispondere ai questionari previsti dall'articolo 32, n.4, del Dpr n. 600/1973 e non ottemperi alla richiesta di esibizione di documenti e libri contabili relativi all'impresa esercitata, vale da sola “a ingenerare un sospetto sull'attendibilità di dette scritture, rendendo grave la presunzione di attività non dichiarate desumibile dal raffronto tra le percentuali di ricarico applicate e quelle medie del settore, e, conseguentemente, legittimo l'accertamento induttivo emesso su quella base dall'ufficio”.

Con questo tipo di condotta, infatti, il contribuente impedisce, o comunque ostacola, la verifica dei redditi prodotti da parte dell'ufficio finanziario.

E' quanto ricordato dalla Corte di cassazione nel testo della sentenza n. 26150 del 21 novembre 2013, e con la quale è stato confermata la legittimità di un avviso di accertamento notificato ad un lavoratore autonomo che, in sede di contraddittorio, aveva omesso di rispondere a un questionario sulla contabilità.
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