L'omesso versamento Iva sotto soglia massima non rileva neanche civilmente

Pubblicato il 05 settembre 2014 La Cassazione, con la sentenza 36859 depositata il 4 settembre 2014, nel richiamare la sentenza n. 80/2014 della Consulta, chiarisce che se un reato non sussiste la relativa condotta non rileva anche in sedi diverse da quella penale.

Si tratta dell'omesso versamento Iva prima del 17 settembre 2011 per somme superiori a 50mila ma inferiori a 103.291 euro.

La Consulta ha dichiarato illegittimo costituzionalmente l'articolo 10 ter del decreto legislativo 74/2000: nella parte in cui, con riferimento ai fatti commessi sino al 17 settembre 2011, punisce l'omesso versamento dell'IVA, dovuta in base alla relativa dichiarazione annuale, per importi non superiori, per ciascun periodo di imposta, ad euro 103.291,38.

La sentenza della Cassazione spiega che, in tali circostanze, il contribuente deve essere assolto perché il fatto non sussiste, non “perché il fatto non è previsto dalla legge come reato” (che sussiste in ragione di un'assenza di previsione normativa o di una successiva abrogazione della norma o, ancora, di un'intervenuta dichiarazione integrale e non parziale di incostituzionalità).

Ne consegue che il contribuente non è perseguibile neanche in sede civile.
Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Anac: piano nazionale anticorruzione consultabile fino al 30 settembre

21/08/2025

Conto Termico 3.0: novità 2025

21/08/2025

Contributo dovuto dai mediatori assicurativi, anno 2025

21/08/2025

Nuovo sportello per il Fondo transizione industriale: al via dal 17 settembre

21/08/2025

Controlli troppo invasivi sul dipendente malato? Licenziamento nullo

21/08/2025

Ritardi nei lavori: somme aggiuntive soggette a IVA

21/08/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy