L'omissione del modulo RW può portare alla condanna per evasione fiscale

Pubblicato il 25 maggio 2012 Poiché lo scopo dell'obbligo di compilazione del quadro RW della dichiarazione dei redditi è quello di denunciare fiscalmente trasferimenti di denaro, titoli e valori da e per l'estero, contravvenirvi può comportare, unitamente ad altri elementi, la condanna per evasione fiscale.

E' quanto affermato dalla Corte di Cassazione, terza sezione penale, con sentenza n. 19660, pubblicata il 24 maggio 2012, che si pronuncia sul ricorso presentato da un contribuente contro la misura del sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente, disposta dal Gip, sulle quote di un fondo gestione immobiliare chiuso.

I legali dell'indagato lamentavano che la mancata compilazione del modulo RW della dichiarazione dei redditi non può portare alla condanna ex articoli 4 e 5 del D.Lgs. 74/2000, essendo il modulo solo uno strumento di conoscenza per la determinazione del reddito.

Ma i magistrati della cassazione hanno ritenuto fondate le conclusioni poste dai giudici del riesame, basate non solo sulla mancata compilazione del modulo RW ma anche su altre complesse indagini, di cui l'omesso modulo rappresenta solo uno dei vari indizi valutati ai fini delle decisione.
Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

INPS: nasce DOT, assistente virtuale basato su IA

16/06/2025

Indennità di discontinuità per i lavoratori dello spettacolo: cosa cambia dal 2025

16/06/2025

Reati tributari: tenuità del fatto se il debito fiscale è quasi estinto

16/06/2025

Ferie 2023 non godute: adempimenti e scadenze

16/06/2025

Fermo pesca 2024: c'è tempo fino al 4 luglio

16/06/2025

Cassazione: responsabilità 231 anche per le srl unipersonali

16/06/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy