L’onere probatorio del no profit cade sull’associazione che fruisce delle agevolazioni
Pubblicato il 01 novembre 2010
La Ctp Treviso, con sentenza n.
70/8/10 del 19 luglio 2010, esamina il caso della ricaduta dell’onere probatorio che documenti l’attività dilettantistica sportiva come prevalente.
La situazione che si è presentata ai giudici è quella di un’associazione che si dichiarava non commerciale, con caratteristica di una no profit e diritto alle agevolazioni consequenziali, di cui in realtà era stata verificata dalle Entrate (con controlli incrociati di questura e GdF) la natura commerciale.
I giudici, nel merito, hanno spiegato che un’associazione non commerciale ha il carico della dimostrazione del carattere no profit. Dimostrazione che deve essere supportata da documentazione probatoria adeguata da esibire in giudizio.