L’onere probatorio del no profit cade sull’associazione che fruisce delle agevolazioni

Pubblicato il 01 novembre 2010 La Ctp Treviso, con sentenza n. 70/8/10 del 19 luglio 2010, esamina il caso della ricaduta dell’onere probatorio che documenti l’attività dilettantistica sportiva come prevalente.

La situazione che si è presentata ai giudici è quella di un’associazione che si dichiarava non commerciale, con caratteristica di una no profit e diritto alle agevolazioni consequenziali, di cui in realtà era stata verificata dalle Entrate (con controlli incrociati di questura e GdF) la natura commerciale.

I giudici, nel merito, hanno spiegato che un’associazione non commerciale ha il carico della dimostrazione del carattere no profit. Dimostrazione che deve essere supportata da documentazione probatoria adeguata da esibire in giudizio.
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Perizia in ritardo: CTU condannato solo se l'atto è indifferibile

14/05/2024

Superbonus, chiarimenti su data di emissione e sconto integrale in fattura

14/05/2024

Permessi per assistenza disabili e congedo parentale: possibile una programmazione?

14/05/2024

Bonus mamme: come comunicare i codici fiscali dei figli all'INPS

14/05/2024

Mantenimento e assegno. Sezioni Unite: sì alla sospensione feriale

14/05/2024

Decreto Superbonus, con Sugar tax dal 2024. In vista la proroga

14/05/2024

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy