L'operatore “prova” la colpa del cliente

Pubblicato il 02 marzo 2009

Con sentenza n. 9298 del 2008, il Giudice di pace di Bologna ha spiegato che, in materia di inadempimento agli obblighi contrattuali correlati all'acquisto di un pacchetto turistico “all inclusive”, l'eventuale concorso del fatto colposo dell'acquirente idoneo, ai sensi dell'art. 1227 c.c., a ridurre l'entità del risarcimento per i danni evitabili con l'uso dell'ordinaria diligenza, costituisce una circostanza impeditiva della pretesa risarcitoria che deve essere provata da chi intenda avvalersi della relativa eccezione.

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