L’originaria impresa aggiudicatrice può stare in giudizio

Pubblicato il 13 agosto 2011 E’ legittimo l’interesse a ricorrere in appello dell’aggiudicataria di una gara pubblica in quanto permane in questa l’attenzione a dimostrare la legittimità dell’aggiudicazione, in base alla quale il contratto è stato stipulato. Ciò anche qualora vi sia stata integrale esecuzione del contratto da parte dell’originaria aggiudicataria.

E’ questa la conclusione a cui è giunto il Consiglio di Stato nella sentenza n. 4089 del 7 luglio scorso. L’interesse dell’aggiudicataria, sostiene il Consiglio di Stato, è legato al fatto che una eventuale pronuncia di illegittimità dell’aggiudicazione produce effetti, ex tunc, di decadenza sul contratto stipulato.

Segno dell’esistenza di tale interesse lo si ritrova anche nel nuovo codice del processo amministrativo dove, all’articolo 41, viene stabilito che l’eventuale beneficiario dell’atto illegittimo deve essere destinatario del ricorso notificato. Quindi costui deve essere parte necessaria anche solo del giudizio di risarcimento.

Ed infatti, venendo meno il titolo del contratto stipulato tra stazione appaltate ed impresa, si verifica come conseguenza l’ipotesi che l’impresa debba restituire le somme che gli sono state versate a causa del contratto poi dichiarato inefficace.

Lo stesso Consiglio di Stato in precedenza (sentenza n. 1750 del 2008) “proprio per giustificare l’interesse di un’impresa alla decisione, non ha escluso che il soggetto che ha svolto sine titulo un appalto pubblico possa essere chiamato a restituire l’utile di impresa, o all’amministrazione ovvero direttamente alla controparte che, in esito al giudizio definitivo, sia risultata legittima aggiudicataria, avente come tale titolo a svolgere il lavoro o il servizio”.
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