Lucro cessante del professionista. Dichiarazioni dei redditi rilevanti

Pubblicato il 12 luglio 2017

Con sentenza n. 17061 dell’11 luglio 2017, la Corte di cassazione ha accolto il ricorso avanzato da un professionista contro la decisione di merito che aveva giudicato la causa dallo stesso promossa al fine di vedersi risarcire dei danni subiti in conseguenza di un sinistro stradale.

Il ricorrente, con particolare riferimento alla liquidazione dei danni da lucro cessante lavorativo, aveva lamentato la violazione e falsa applicazione alla fattispecie della regola juris dell’equità circostanziata.

Equità circostanziata

Detta regola avrebbe imposto ai giudici di merito, al fine di individuare la precisa portata della perdita dallo stesso subita a causa della diminuzione della capacità permanente di guadagno, di distinguere tra il reddito già perduto – ovvero il mancato guadagno da calcolare attraverso la considerazione delle dichiarazioni dei suoi redditi precedenti debitamente depositate – e le perdite reddituali future, che si sarebbero verificate successivamente alla emissione della sentenza di appello, sino alla fine della propria vita lavorativa.

Dalle dichiarazioni versate in atti – da ritenere, secondo il professionista, come prova rilevante nella causa diretta nei confronti dell’assicuratore – emergeva che, nella specie, il reddito era diminuito in misura maggiore di quella prevista dal Tribunale.

Di alcun rilievo, in detto contesto la circostanza per contro evidenziata dalla Corte d’appello, secondo cui il reddito, in alcuni anni, fosse stato maggiore a quello ottenuto l’anno precedente, posto che il valore del denaro era, ne frattempo, variato di molto, anche in considerazione dell’avvento dell’euro.

E la Suprema corte ha aderito alle considerazioni del professionista ritenendo, altresì, che, nella specie, la Corte di merito avesse trascurato il principio di diritto secondo cui il giudice, nella stima del lucro cessante lavorativo a causa della perdita della capacità di guadagno della vittima, non può liquidare il pregiudizio già verificatosi facendo ricorso al criterio della capitalizzazione anticipata, utilizzabile solo per il lucro cessante futuro, non ancora maturato al momento della quantificazione, e a fronte di dati presunti e non conoscibili, come quello dell’andamento futuro del costo del denaro.

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