L’ufficio deve riliquidare se il ricorso è accolto

Pubblicato il 06 febbraio 2009 A seguito di una sentenza che accoglie in parte il ricorso del contribuente - il quale contestava la riliquidazione operata sulle somme iscritte nei ruoli a titolo provvisorio proprio in virtù del parziale accoglimento da parte della Commissione tributaria di primo grado, lamentando la violazione e falsa applicazione dell’articolo 7, comma 1, della legge n. 212/2000 (statuto dei diritti del contribuente) - l’Ufficio fiscale, conclude la Commissione tributaria provinciale di Torino nella sentenza 86/15/08, deve procedere alla rideterminazione analitica e motivata delle imposte dovute. Altrimenti, il successivo atto di diniego si presenta carente nell’indicazione degli imponibili, delle aliquote di imposta applicate e dei conteggi in sede di sgravio parziale nonché insufficiente nella motivazione, non permettendo al contribuente di capire e verificare la correttezza dell’operato.
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