L’ufficio fiscale non è tenuto a rifare l’istruttoria

Pubblicato il 27 gennaio 2006

La Corte di Cassazione stabilisce, con sentenza 1236 del 2006, che le norme sul procedimento amministrativo si applicano anche all'accertamento tributario. Pertanto, l'ufficio al quale è affidata la fase finale del procedimento frazionato non è tenuto a ripercorrere le fasi istruttorie già svolte precedentemente da altri organi. L'Ufficio fiscale, tuttavia, deve provvedere a fornire il proprio atto di "adeguata motivazione".  

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