Macchinosa la procedura online di ComUnica

Pubblicato il 15 giugno 2010 La procedura della comunicazione unica impone un approccio innovativo da parte delle diverse categorie di professionisti coinvolte, ciascuna secondo le rispettive competenze; un approccio interdisciplinare in cui gli studi professionali sappiano collegarsi in rete, sia in senso informatico, sia in senso organizzativo”. È quanto fa sapere il ministero dello Sviluppo economico con il parere 64327 del 4 giugno 2010.

Più semplicemente viene chiarito che se c'è un network tra i professionisti abilitati a convalidare la documentazione tutto bene, altrimenti la Comunicazione unica non vale.

La procedura ComUnica, che si sostanzia in una collezione di file (modello Comunicazione; modulistica registro imprese; modulistica Agenzia delle entrate; modulistica INAIL; modulistica INPS) accompagnata da una “distinta di firma” da sottoscrivere digitalmente dal soggetto obbligato o legittimato all’adempimento, comporta l'utilizzo degli strumenti informatici, telematici e la firma digitale, da parte di tutti gli imprenditori, compresi quelli di dimensioni minime.

Proprio nei confronti di questi ultimi è precisato che “poiché non sempre ... possiedono o sono in grado di gestire gli strumenti informatici e telematici, si è ritenuto opportuno, con circolare n. 3616/C del 15 febbraio 2008, indicare le modalità per procedere all'adempimento attraverso un proprio rappresentante” e si è provveduto a predisporre un formulario tipo di procura speciale, per la presentazione della ComUnica con l'utilizzo della sola firma digitale del rappresentante incaricato.

Nel documento in oggetto, quindi, il Ministero specifica che possono firmare digitalmente i file telematici di Comunica non solo i professionisti ma anche gli altri intermediari. Inoltre, "la procura speciale di cui alla circolare n. 3616/C cit. consente, quindi, al professionista o all’intermediario di sottoscrivere digitalmente, per conto dell’obbligato o del legittimato, solo la distinta relativa al modello di Comunicazione unica, non anche le distinte relative alle altre modulistiche che viaggiano allegate al modello di Comunicazione, restando la legittimazione alla sottoscrizione di queste ultime governata dalle specifiche norme di settore".
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