Collocamento figli Madre non prevale più

Pubblicato il 26 ottobre 2016

Il principio della prevalenza materna nelle decisioni sul collocamento dei figli non è più rilevante o di utilità giuridica.

E difatti, il principio di piena bigenitorialità e quello di parità genitoriale hanno determinato l’abbandono del criterio della “maternal preference”, attraverso normative incentrate sul diverso canone della “neutralità del genitore affidatario”.

Interesse minore preminente

In presenza di un conflitto genitoriale sul prevalente collocamento dei figli, ossia, ciò che risulta preminente è esclusivamente l’interesse del minore, interesse sulla cui base ben può essere individuato sia nel padre, sia nella madre, il genitore di prevalente collocamento.

Questa posizione, oltre ad essere stata messa ben in evidenza negli studi internazionali, deve ritenersi contenuta anche nelle normative da ultimo introdotte dal nostro legislatore con le Leggi n. 54/2006 e n. 219/2012 nonché con il Decreto legislativo n. 154/2013.

Figlia presso il padre

E’ quanto sancito in un’interessante pronuncia del Tribunale di Milano, con la quale è stato respinto il ricorso di una madre avverso l’affidamento della figlia al servizio sociale del Comune, con collocazione della stessa minore, in modo prevalente, presso il padre.

Nel caso esaminato, in particolare, erano emersi elementi che escludevano, allo stato, l’opportunità di un rientro della minore presso la madre; per contro, il padre si era mostrato maturo nella propria responsabilità genitoriale nonché ben focalizzato su quello che era l’effettivo interesse della figlia.

Nel decreto del Tribunale milanese, depositato il 19 ottobre 2016, è stato precisato come il “principio della maternal preference”, criterio interpretativo non previsto dagli articoli 337-ter e seguenti del Codice civile, risulti in vero contrasto con la stessa ratio ispiratrice della Legge sull’affidamento condiviso.

Secondo il giudice di merito, inoltre, non costituirebbe “argomento valido” per una diversa lettura quello ricavabile dalla recente sentenza di Cassazione n. 18087/2016 in quanto, nel caso specificamente esaminato dalla Suprema corte, il criterio della "maternal preference" non era stato “tempestivamente contestato” ed era divenuto, così, elemento passato in giudicato. In detto contesto - viene evidenziato -  i giudici di legittimità non avevano comunque fondato la loro decisione solo su questo criterio, ma anche su altri numerosi argomenti.

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