Maggiore chiarezza sui termini di impugnazione dei licenziamenti

Pubblicato il 25 giugno 2011 La Camera dei deputati, lo scorso 21 giugno, in occasione della votazione di fiducia sul Decreto legge sviluppo, ha accolto la richiesta contenuta in un ordine del giorno presentato su sollecitazione del Consiglio nazionale forense e volto ad introdurre una maggiore chiarezza normativa sui termini di impugnazione dei licenziamenti e dei contratti flessibili.

L'ordine del giorno è stato proposto al fine di impedire l'incertezza normativa venutasi a produrre - si legge in un comunicato stampa del Cnf – in conseguenza del susseguirsi di norme in tema di termini per impugnare i licenziamenti e i contratti di lavoro flessibile.

Ed infatti – proseguono gli avvocati dell'associazione - “il collegato lavoro ha esteso ad una molteplicità di vicende nel rapporto di lavoro il termine di 60 giorni già previsto per l'impugnativa al licenziamento, introducendo altresì un successivo termine di 270 giorni per il deposito del ricorso, pena l'inefficacia della impugnativa (doppia preclusione)”. E ciò senza contare che per le situazioni già verificatesi anteriormente alla data di entrata in vigore della legge, le impugnative dovevano essere proposte entro il 23 gennaio 2011, tanto che il decreto Mille-proroghe, per impedire l'operatività della norma, ha stabilito che “in sede di prima applicazione” tale termine acquisti efficacia a decorrere dal 31 dicembre 2011.
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