Magistratura: efficacia della sospensione anche oltre i cinque anni 
         Pubblicato il 24 gennaio 2015
        
        Resta efficace la 
sanzione disciplinare comminata ad un 
magistrato a seguito di 
condanna penale non definitiva per gravi fatti delittuosi, pur 
se decorso il quinquennio dalla sua applicazione.
E’ ciò che ha stabilito la Corte di Cassazione, Sezioni Unite Civili, con sentenza n. 
1239 depositata il 23 gennaio 2014, rigettando il ricorso con cui un magistrato chiedeva venisse dichiarata la nullità/annullamento/inefficacia o inapplicabilità della sanzione della 
sospensione dalle funzioni e dallo stipendio, comminatagli dalla Sezione disciplinare del Consiglio Superiore della Magistratura.
Nel caso di specie - ha sottolineato la Cassazione nella pronuncia in esame - il magistrato coinvolto non solo è stato sottoposto a procedimento penale per delitto non colposo in via detentiva, ma è stato altresì condannato in primo e secondo grado.
Sebbene la Corte d’Appello abbia poi ridimensionato le incolpazioni e ridotto la relativa pena, per un altro verso, ha tuttavia fatto propria la ricostruzione dei fatti operata dal Tribunale, confermato le condanne inflitte e dunque 
rafforzato le esigenze di cautela. 
D’altra parte - sostengono ancora i giudici di legittimità - la tipologia dei reati per cui si procede (
corruzione in atti giudiziari e 
falso in atto pubblico), comporta una 
grave menomazione del prestigio della magistratura, tale da giustificare, di per sé, la persistenza della misura cautelare comminata. 
Infine, non vale a giustificare, nel caso di specie, la revoca della misura disciplinare in questione, il fatto che sia decorso il termine quinquennale previsto per la cessazione della sospensione cautelare a carico dei pubblici dipendenti, ex art. 9 Legge 19/1990.
Tale ultima disposizione normativa, infatti, non si applica alla categoria dei magistrati, il cui ambito disciplinare è oggetto di 
autonoma regolamentazione.
E’ infatti la stessa Costituzione a richiedere un distinto e differenziato trattamento per giudici, in quanto contiene apposite disposizioni atte ad assicurare l’autonomia e l’imparzialità di una funzione di vitale importanza quale quella dalla magistratura.