Malattia per quarantena Covid, indennità fino a fine anno

Pubblicato il 22 ottobre 2021

Il 21 ottobre 2021 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 252 il D.L. n. 146/2021, recante “Misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili”. Il decreto, entrato in vigore il 22 ottobre 2021, introduce importanti novità in materia di lavoro, tra cui:

Assenza per quarantena da Covid-19, individuate le risorse finanziarie

Innanzitutto, il decreto legge in commento all’art. 8 trova le risorse finanziarie per indennizzare le assenze dovute alla quarantena per Covid-19, riscrivendo parte dell'art. 26, co. 5, del D.L. n. 18/2021. Le risorse stanziate garantiscono questa prestazione fino al 31 dicembre 2021.

Le risorse sono individuate dal riscritto co. 5, che estende la copertura in favore:

Sul tema il decreto introduce prevede che:

Cassa Covid per settore tessile e non industriali, la proroga di 13 settimane

Il D.L. n. 146/2021, inoltre, estende la cassa integrazione Covid, vale a dire lo strumento più snello utilizzato per fronteggiare la crisi legata all’emergenza epidemiologica che, per il settore industriale, è generalmente cessata il 30 giugno scorso. A beneficiare di quella che, nell’ottica di una ripresa generalizzata, è auspicabile possa essere l’ultima tranche, sono i datori di lavoro che operano in settori:

Per i primi, l’ammissione alla proroga del sostegno si può ottenere sempreché le aziende sospendano o riducano l’attività lavorativa a causa del Covid-19. Questi ultimi, potranno contare su un ulteriore periodo di trattamenti, riguardanti l’arco temporale che va dal 1° ottobre al 31 dicembre 2021, per un massimo di 13 settimane.

Congedi parentali per figli disabili, retribuzione al 50%

Il lavoratore dipendente genitore di figlio convivente minore di 14 anni, alternativamente all'altro genitore, può astenersi dal lavoro per un periodo corrispondente in tutto o in parte alla durata della sospensione dell'attività didattica o educativa in presenza del figlio, alla durata dell'infezione da SARS-CoV-2 del figlio, nonché alla durata della quarantena del figlio disposta dal Dipartimento di prevenzione della azienda sanitaria locale (ASL) territorialmente competente a seguito di contatto ovunque avvenuto.

Il beneficio è riconosciuto ai genitori di figli con disabilità in situazione di gravità accertata ai sensi dell'art. 3, co- 3, della L. n. 104/1992, a prescindere dall'età del figlio, per la durata dell'infezione da SARS-CoV-2 del figlio. Il congedo può essere fruito in forma giornaliera od oraria.

Per i periodi di astensione è riconosciuta in luogo della retribuzione, un'indennità pari al 50% della retribuzione stessa. I suddetti periodi sono coperti da contribuzione figurativa.

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