Maltrattamenti a convivente. Condanna anche dopo ritrattazione

Pubblicato il 26 agosto 2020

La Sesta sezione penale della Cassazione ha giudicato inammissibile il ricorso promosso da un uomo oppostosi alla condanna penale irrogatagli per il reato di maltrattamenti contro familiari o conviventi in danno della convivente e dei figli minori.

Con sentenza n. 24027 del 24 agosto 2020, gli Ermellini hanno ritenuto che i motivi di doglianza prospettati fossero generici e manifestamente infondati e che si sostanziassero in una inammissibile richiesta di valutazione alternativa, da parte del giudice di legittimità, delle prove dichiarative ammesse in sede di istruttoria.

Ciò a fronte di una completa e logica valutazione contenuta nella sentenza impugnata e del convergente giudizio di attendibilità delle dichiarazioni accusatorie espresse in entrambi i gradi del giudizio.

Ritrattazione delle accuse da parte della vittima: attenta valutazione

La decisione impugnata – ha sottolineato la Corte – si era soffermata anche sulla ritrattazione delle accuse che la compagna dell’imputato, dopo la conferma delle prime dichiarazioni, aveva svolto in sede di dibattimento.

In essa, era stata disattesa la valenza favorevole all’imputato della menzionata ritrattazione e ciò alla luce del movente indicato dalla donna e delle accuse originarie.

Secondo i giudici di merito, infatti, era del tutto implausibile e non credibile la giustificazione successivamente offerta dalla medesima, ossia di aver scelto di accusare il compagno perché questi, che svolgeva l'attività di pastore, rincasava maleodorante e la costringeva a sbrigare commissioni per lui.

A questo riguardo, la Corte di merito aveva evidenziato come la donna avrebbe ben potuto lasciare il partner senza necessariamente ricorrere alla denuncia penale e senza timori di rappresaglie.

E per la Cassazione, tali argomentazioni erano da considerare logiche e complete, in quanto approfondite sulla scorta di una complessiva valutazione della dinamica dei rapporti familiari e personali.

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