Mancata nomina del RSPP, addio agli sgravi contributivi

Pubblicato il 06 febbraio 2019

La mancata comunicazione del RSPP (Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione) all’Ispettorato del lavoro determina la decadenza degli sgravi contributivi. Infatti, ai fini della fruizione delle agevolazioni contributive concesse dall’INPS, è necessario il rispetto delle prescrizioni sulla salute e sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, così come previsto dal D.Lgs. n. 626/1994 (successivamente abrogato e riorganizzato dal D.Lgs. n. 81/2008).

A stabilirlo è la Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 3182 del 4 febbraio 2019.

Mancata nomina del RSPP, la vicenda

Il caso trae origine da una diatriba tra l’INPS e una società che non aveva rispettato le prescrizioni di cui al D.Lgs. n. 626/1994 (abrogato dal T.U. in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, ossia il D.Lgs. n. 81/2008, che ha riorganizzato l’intera materia). In particolare, l’omissione consisteva nella mancata comunicazione all’Ispettorato del Lavoro (INL) del nominativo del RSPP.

Secondo la Corte Territoriale di Napoli, la pretesa dell’INPS di vedere la società decadere dagli sgravi contributivi è infondata, in quanto si tratta di una sanzione di natura formale e incoerente rispetto all’omissione. Semmai, secondo i giudici della Corte Territoriale, sarebbe stato opportuno applicare una sanzione amministrativa, per non aver rispettato la procedura di regolarizzazione di cui all’art. 13 del D.Lgs. n. 124/2004.

Dello stesso avviso è la Corte d’Appello di Napoli, che ha rigettato il gravame proposto dall’INPS. Tuttavia, l’Istituto Previdenziale impugna nuovamente la sentenza e ricorre in Cassazione.

Mancata nomina del RSPP, la sentenza

Il ricorso trova fondamento nella Corte di Cassazione. Secondo i giudici della Suprema Corte, il mancato rispetto delle “prescrizioni sulla salute e la sicurezza” è ostativo al godimento degli sgravi contributivi. Difatti, il termine generico “prescrizioni” è da intendersi esteso ad ogni violazione di requisiti richiesti dalla normativa destinata a garantire l'incolumità dei lavoratori.

Sul punto, la Corte di Cassazione aveva già affermato che “in materia di sgravi contributivi, l'art. 3, comma 6, della L. n. 448 del 1998, nel prevedere le condizioni di applicabilità delle agevolazioni, di cui al comma 5 e nel precisarne l'ambito applicativo, richiede espressamente, alla lett. h), che siano rispettate le prescrizioni sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori di cui al D.Lgs. n. 626 del 1994 e successive modificazioni ed integrazioni” e che “l'ambito normativo coperto dal citato D.Lgs. coincide con tutte le misure preventive che garantiscono la sicurezza e la salute del lavoratore, ivi comprese quelle previste dagli specifici regolamenti di settore, mentre non è necessario alcun giudizio di sufficiente gravità della violazione delle richiamate disposizioni”.

Pertanto, per i giudici non vi è dubbio che la comunicazione all'Ispettorato del Lavoro del nominativo del RSPP faccia parte del complessivo insieme delle norme di tutela della salute nei luoghi di lavoro. Tale figura, infatti, ha una funzione di garanzia dell'osservanza delle prescrizioni più spiccatamente tecniche e di cautela generica. Quindi, la comunicazione preventiva ai predetti organi amministrativi di personale o soggetti esterni, qualificati anche da esperienze pregresse o da specifiche professionalità (art. 8, co. 11. L. n. 626/1994), è a propria volta posta al fine di assicurare che la nomina effettivamente vi sia e che lo svolgimento delle relative funzioni risulti suscettibile di controllo, il tutto a salvaguardia, appunto, dell'effettività della tutela della salute nei luoghi di lavoro.

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