Mancato assegno al figlio. Risarcito, iure proprio, l’altro genitore

Pubblicato il 20 novembre 2017

Nel caso di mancata corresponsione dell’assegno fissato in sede di divorzio e finalizzato al mantenimento del figlio minore convivente con l’altro genitore, è da ritenere che “creditore” a seguito dell’inadempimento non sia solo il figlio, in quanto titolare del diritto al mantenimento, ma anche il genitore con questi convivente, in quanto titolare del diritto a ricevere il contributo dell’altro genitore alle spese necessarie per tale mantenimento.

Quest’ultimo, ciò detto, deve ritenersi titolare di un autonomo, ancorché concorrente, diritto dal momento che sopporta l’onere del mantenimento di un soggetto economicamente incapiente, perché minore.

Ne consegue che anche il coniuge divorziato ha diritto ad essere personalmente risarcito per il mancato versamento dell’assegno di mantenimento in favore dei figli e che lo stesso può costituirsi parte civile nell’eventuale giudizio penale instaurato contro l’altro genitore.

Così, la Corte di cassazione con sentenza 51913 del 14 novembre 2017.

Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Legge per la semplificazione in vigore: staff house, nulla osta, CIG e LOAgri

18/12/2025

Benefici normativi e contributivi: dall'Inps un vademecum per le aziende

18/12/2025

Riscatto della laurea: come funziona e cosa potrebbe cambiare

18/12/2025

Fasdapi: le novità 2026

18/12/2025

Controlli di fine anno: le ferie residue

18/12/2025

CCNL Autorimesse - Ipotesi di accordo del 9/12/2025

18/12/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy