Mancato assegno al figlio. Risarcito, iure proprio, l’altro genitore

Pubblicato il 20 novembre 2017

Nel caso di mancata corresponsione dell’assegno fissato in sede di divorzio e finalizzato al mantenimento del figlio minore convivente con l’altro genitore, è da ritenere che “creditore” a seguito dell’inadempimento non sia solo il figlio, in quanto titolare del diritto al mantenimento, ma anche il genitore con questi convivente, in quanto titolare del diritto a ricevere il contributo dell’altro genitore alle spese necessarie per tale mantenimento.

Quest’ultimo, ciò detto, deve ritenersi titolare di un autonomo, ancorché concorrente, diritto dal momento che sopporta l’onere del mantenimento di un soggetto economicamente incapiente, perché minore.

Ne consegue che anche il coniuge divorziato ha diritto ad essere personalmente risarcito per il mancato versamento dell’assegno di mantenimento in favore dei figli e che lo stesso può costituirsi parte civile nell’eventuale giudizio penale instaurato contro l’altro genitore.

Così, la Corte di cassazione con sentenza 51913 del 14 novembre 2017.

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