Mancato rispetto del CCNL non fa restituire la minore contribuzione previdenziale pagata per gli apprendisti

Pubblicato il 17 marzo 2018

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 6428 del 15 marzo 2018, analizza il ricorso presentato da una ditta di Bari, dopo la sentenza di rigetto della Corte territoriale all’opposizione ad una cartella esattoriale Inps, relativa a crediti contributivi derivanti dalla omessa corresponsione a due apprendiste di retribuzioni previste dal Ccnl di categoria.

Nello specifico, il mancato adempimento di alcuni obblighi retributivi previsti dal Ccnl di settore, da parte di un datore di lavoro, secondo l’Inps poteva essere sanzionato con la richiesta allo stesso datore di lavoro della restituzione dei contributi previdenziali risparmiati per l’assunzione delle due apprendiste.

Per l’Inps, infatti, l’obbligo di restituire i contributi risparmiati è frutto dell’articolo 10 della Legge n. 30/2003 (cosiddetta Legge Biagi), che prevede la revoca degli sgravi e degli incentivi contributivi e normativi a carico dei datori di lavoro che non applicano i contratti collettivi sottoscritti dalle organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

Legge Biagi: effetti sugli sgravi contributivi fiscali percepiti e non sulla minore contribuzione previdenziale pagata

La Sentenza n. 6428 del 2018 ritiene infondata la pretesa dell’Ente di previdenza nazionale, basando la sua motivazione sulla differenza che sussiste tra gli incentivi economici e normativi, intesi in senso stretto, e le aliquote contributive agevolate applicabili agli apprendisti.

Effettuando un’analisi della particolare disciplina del rapporto contributivo previsto per l’apprendistato, la Suprema Corte ricorda come le aliquote agevolate per l’apprendistato si differenziano dagli ulteriori benefici di natura contributiva, economica, normativa e fiscale che, a prescindere dalla qualifica di apprendista, sono stati di volta in volta introdotti dal Legislatore per incrementare l’occupazione.

La legge Biagi, e nello specifico l’articolo 10, di fatto, si riferisce solo a questi ultimi incentivi, nella parte in cui subordina l’applicazione degli stessi al pagamento di trattamenti retributivi non inferiori a quelli previsti dai Ccnl comparativamente più rappresentativi, e non anche alle aliquote contributive applicabili agli apprendisti, che sono invece da considerare misure di carattere generale che si applicano a categorie omogenee: ossia a tutte le imprese che assumono apprendisti.

Pertanto, secondo la sentenza n. 6428, la corretta interpretazione dell’articolo 10 della Legge n. 30/2003 deve portare a concludere che il mancato rispetto del trattamento economico e normativo previsto dal contratto collettivo di settore, sottoscritto dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, riverbera il proprio effetto su eventuali sgravi contributivi fiscali percepiti, ma non tocca la minore contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro, dovuta in caso di assunzione di apprendisti.

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