Durante o al termine del periodo di prova il datore di lavoro e il lavoratore sono liberi di recedere dal contratto di lavoro senza obbligo di preavviso e di motivazione, a meno che le parti non abbiano stipulato un patto di stabilità, concordando di rispettare una durata minima.
La libera recedibilità del datore di lavoro si scontra tuttavia con alcuni vincoli che, se non rispettati, inficiano la legittimità del recesso.
In particolare, il datore di lavoro potrà recedere dal contratto se non sono state verificate in concreto le mansioni assegnate al lavoratore o se la durata del periodo di prova è ritenuta insufficiente ai fini di una reale valutazione o se la verifica datoriale è stata effettuata su mansioni diverse o se il licenziamento è riconducile ad una motivazione illecita (ad esempio, è discriminatorio e pertanto nullo).
L’onere della prova incombe sul lavoratore.
Ma vi sono anche altri aspetti, altrettanto importanti, da considerare in caso di recesso dal contratto individuale di lavoro durante o al termine del periodo di prova. Il primo attiene ai costi: il datore di lavoro è tenuto a versare il ticket licenziamento? Il secondo riguarda le conseguenze sul riconoscimento di eventuali benefici contributivi: per il lavoratore che non ha in precedenza superato il periodo di prova, il datore di lavoro può fruire del bonus giovani strutturale e del bonus giovani del decreto Coesione?
Analizziamo di seguito le questioni poste.
In caso di licenziamento del lavoratore assunto a tempo indeterminato con teorico diritto di accesso alla NASpI il datore di lavoro è tenuto a versare il c.d. ticket licenziamento (art. 2, comma 31, legge 28 giugno 2012, n. 92)
L'importo del contributo è pari al 41% del massimale mensile NASpI per ogni 12 mesi di anzianità aziendale del lavoratore negli ultimi 3 anni.
Per l’anno 2025, il massimale mensile NASpI è stato aggiornato con la circolare INPS n. 25 del 29 gennaio 2025.
Conseguentemente, per rapporti di lavoro di durata pari o superiore a 36 mesi, il ticket licenziamento è pari a 640,76 euro (41% del massimale mensile NASpI pari a 1.562,82 euro) per ogni anno di lavoro effettuato, fino ad un massimo di 36 mesi (1.922,27 euro)
Per i periodi di lavoro inferiori all’anno, il contributo è calcolato in base al numero dei mesi di durata del rapporto di lavoro, considerando per “mese intero” solo quelli in cui la prestazione lavorativa si sia protratta per almeno 15 giorni di calendario. Per l’anno 2025, per ogni mese di anzianità aziendale il ticket di licenziamento è pari a 53,40 euro (640,76/12).
Il contributo di licenziamento è triplicato per i licenziamenti collettivi in cui la dichiarazione di eccedenza del personale, ai sensi dell’art. 4, comma 9, legge 23 luglio 1991, n. 223, non sia oggetto di accordo sindacale. Inoltre, l'aliquota percentuale del ticket licenziamento è raddoppiata (82%) se l’azienda che ha intimato il licenziamento collettivo rientra nel campo di applicazione della CIGS.
Il licenziamento durante o al termine del periodo di prova rientra tra le interruzioni di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato che danno teoricamente diritto alla NASpI ed è pertanto soggetto al ticket licenziamento, che dovrà essere esposto all’interno del flusso Uniemens con il Codice <Tipo Cessazione> “1T”.
Il ticket licenziamento va versato in unica soluzione entro e non oltre il termine di versamento della denuncia successiva a quella del mese in cui si verifica l’interruzione del rapporto di lavoro, vale a dire entro il giorno 16 del secondo mese successivo alla cessazione del rapporto e va esposto all’interno del flusso Uniemens.
Il bonus giovani strutturale previsto dalla legge di Bilancio 2018 (articolo 1, commi 100-108 e 113-114, legge 27 dicembre 2017, n. 205) riconosce l’agevolazione (50% contribuzione INPS e premi INAIL a carico ditta) in caso di assunzione di giovani under 30 che non siano mai stato occupati a tempo indeterminato con il medesimo o con altro datore di lavoro al momento della prima assunzione incentivata, fatti salvi i casi di portabilità dell’incentivo e nei limiti del beneficio residuo eventualmente spettante.
Il bonus giovani temporaneo del decreto Coesione (articolo 22 del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, convertito con modificazioni dalla L. 4 luglio 2024, n. 95) riconosce un esonero contributivo (100% contribuzione INPS a carico ditta) in favore dei datori di lavoro privati che assumono stabilmente giovani under 35 nel periodo 1° settembre 2024-31 dicembre 2025. Anche in tal caso, il giovane (assunto con qualifica non dirigenziale) deve essere al primo impiego stabile, fatti salvi i casi di portabilità dell’incentivo e nei limiti del beneficio residuo eventualmente spettante.
L’INPS, con riferimento al bonus giovani strutturale (INPS, circolare n. 40 del 2 marzo 2018) ha escluso la possibilità di riconoscere gli incentivi a un lavoratore licenziato per mancato superamento del periodo di prova sulla scorta delle seguenti motivazioni “considerata la formulazione testuale della norma, non si ha diritto alla fruizione dell’esonero anche laddove il precedente rapporto di lavoro a tempo indeterminato si sia risolto per mancato superamento del periodo di prova ovvero per dimissioni del lavoratore. In proposito, si ricorda come l’istituto del periodo di prova abbia lo scopo di consentire al lavoratore di valutare l’esperienza lavorativa offerta e al datore di lavoro di rilevare l’adeguatezza delle competenze e delle effettive capacità del prestatore rispetto alle specifiche esigenze produttive. Ciononostante il rapporto di lavoro, pur sottoposto ad una condizione - il superamento del periodo di prova - deve essere considerato a tempo indeterminato sin dall’origine”.
Il datore di lavoro che assume un lavoratore licenziato in precedenza per mancato superamento del periodo di prova non potrà pertanto beneficiare dei bonus.
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