Mancato versamento del mantenimento: è scusato solo l'indigente

Pubblicato il 11 dicembre 2009
La Corte di cassazione, con la sentenza n. 47018 del 10 dicembre 2009, ha confermato la condanna impartita dal Tribunale, prima, e dalla Corte d'appello, poi, nei confronti di un artigiano che non aveva versato l'assegno di mantenimento alla moglie in base a quanto stabilito a suo carico in sede di separazione. L'uomo aveva spiegato che non era riuscito a versare il mantenimento a causa del momento di dissesto economico in cui versava la sua attività di falegname. Proprio in considerazione della sua precarietà economica, l'artigiano era stato ammesso, per il giudizio di specie, al gratuito patrocinio a spese dello Stato.

I giudici di Cassazione non hanno ritenuto questa situazione sufficiente per fondare la scriminante del dissesto economico che si avrebbe – sottolinea la Corte - solo nel caso in cui “le difficoltà si traducano in uno stato di vera e propria indigenza”. Indigenza che non era stata provata nel caso di specie.
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Somministrazione di lavoro: quando non si applica il limite dei ventiquattro mesi

20/03/2026

Risoluzione e fallimento: le Sezioni Unite su concorso e opponibilità

20/03/2026

Credito d’imposta mediazione: domande entro il 31 marzo 2026

20/03/2026

Uniemens, malattia: nuove istruzioni INPS e periodo transitorio

20/03/2026

CNDCEC: aggiornati i modelli di relazione del collegio sindacale per i bilanci 2025

20/03/2026

Filiere agroalimentari e fatturazione elettronica: obbligo del codice CUN

20/03/2026

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy